Cassazione Penale, Sentenza n. 13129/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per i reati contestati: (1) oltraggio a pubblico ufficiale (riqualificato in art. 341-bis c.p. da una originaria contestazione di resistenza ex art. 337 c.p.), per frasi proferite durante una perquisizione veicolare; (2) porto/possesso di arma impropria (art. 4, comma 2, legge n. 110/1975) consistente in un pistone idraulico occultato sotto il vano della ruota di scorta. Censure principali: vizio di motivazione nella configurazione dell'oltraggio (sostegno che le frasi fossero mera prospettazione di rimedi amministrativi/giudiziari e non lesive dell'onore), mancanza di prova che le parole siano state udite da più persone, travisamento delle prove e mancata qualificazione del pistone come arma impropria (sostenendo si trattasse di trasporto e non porto, e che l'oggetto non fosse facilmente disponibile), mancato riconoscimento della lieve entità (art. 4 comma 3 legge 110/1975), omissione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e contestazioni sul bilanciamento delle circostanze e sulla pena irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato senza rinvio la decisione impugnata limitatamente al capo a) (art. 4, comma 2, legge n. 110/1975) ritenendo che il fatto non sussista perché il pistone era collocato nel vano della ruota di scorta in posizione tale da escludere la immediata disponibilità richieste per il porto d'arma; tale annullamento ha comportato l'espunzione di una quota di pena (un mese) applicata in aumento dai giudici di merito. Per il resto il ricorso è stato rigettato: è stata confermata la condanna per oltraggio (art. 341-bis c.p.), con la motivazione che le frasi proferite svilirono il ruolo degli operanti e manifestarono disprezzo, e che le censure sulla valutazione di fatto (es. numero di persone che udirono le frasi) non sono rimediabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sull\'inapplicabilità dell\'art. 131-bis per la presenza di abitualità/recidiva. Pena rideterminata in mesi cinque di reclusione.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato di oltraggio per le frasi con cui l'imputato ha denigrato il ruolo e l'azione degli operanti durante la perquisizione; la riqualificazione dal reato di resistenza è stata considerata corretta.
art. 337 cod. pen.
Il fatto originariamente contestato come resistenza è stato riqualificato in oltraggio: la Corte ha spiegato che le espressioni non configuravano resistenza ma atteggiamento di disprezzo verso gli operanti.
art. 4, comma 2, legge n. 110/1975
La norma sul porto di armi improprie è stata interpretata in senso sostanziale: per integrare il porto è necessaria l'immediata disponibilità dell'arma. Il pistone collocato nel vano della ruota di scorta non era in posizione di immediata acquisizione e pertanto il fatto relativo al porto non sussiste.
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
La questione della lieve entità prevista dal comma 3 è risultata assorbita dall'accertamento di non sussistenza del fatto; comunque la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza sollevata sul punto.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inapplicabile per la presenza di abitualità/recidiva dell'imputato (due condanne pregresse per reati analoghi), valutazione ritenuta assorbente e non contraddetta dal ricorso.
art. 620 lett. o, cod. proc. pen.
La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio e l'espunzione della parte di pena attribuita al capo annullato, procedura ammessa dall'art. 620 c.p.p. (lett. o) nei casi previsti.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 266171)
La Corte si è richiamata al principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso di trasporto in autoveicolo, il porto può sussistere solo se l'arma è collocata in posizione tale da consentire il facile e immediato recupero; richiamo usato per escludere il porto nel caso di specie.
Massime di principio
- Per configurare il porto d'arma in luogo pubblico non è sufficiente la presenza dell'arma nel veicolo: è fondamentale la posizione che ne consenta l'immediata disponibilità all'agente. Un oggetto occultato in modo da non essere facilmente reperibile può escludere il porto e far ricadere la fattispecie (se del caso) nel mero trasporto o nell'assenza di reato.
- L'oltraggio a pubblico ufficiale può essere integrato da espressioni che, nel contesto dell'azione degli organi, mirino a sminuirne il ruolo e l'attività; non è necessario che le frasi costituiscano una minaccia esplicita se il contenuto denigratorio è tale da ledere l'onore o il prestigio.
- In Cassazione le censure relative a fatti puramente valutativi (es.: chi ha udito le parole, la collocazione esatta dell'oggetto) sono in genere inammissibili perché implicano un sindacato sulla prova che la Corte di legittimità non può svolgere; è quindi opportuno contestare lacune giuridiche o di motivazione piuttosto che rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) può essere preclusa dalla recidiva o dall'abitualità: chi invoca tale beneficio deve contrastare puntualmente la sussistenza delle condizioni ostative (pregresse condanne rilevanti).
- Quando la Cassazione annulla solo una parte della decisione e la parti residue restano definitive, può procedere direttamente all'espunzione e alla rideterminazione della pena senza rinvio, se la decisione resta comunque definibile e non necessita di nuovo esame di merito.
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