Cassazione Civile, Ordinanza n. 25407/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
I professionisti avevano proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione del credito residuo relativo a incarichi di assistenza e consulenza legale stragiudiziale conferiti nel 2014 e nel 2017, credito che risultava anche riconosciuto in un atto notarile di ricognizione del debito del 2018. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di revocatoria ordinaria sollevata dalla curatela, sul presupposto che i contratti di incarico fossero atti dispositivi pregiudizievoli per i creditori della debitrice, in quanto avevano fatto sorgere un debito di importo molto elevato rispetto ai parametri tariffari e in una situazione economico-patrimoniale già compromessa. Con il ricorso per cassazione i professionisti hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità o vizio motivazionale del decreto per insufficienza della motivazione del giudice delegato; 2) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse un vero atto dispositivo, che il pregiudizio andasse valutato considerando globalmente anche l'utilità delle prestazioni professionali e che la misura del compenso fosse collegata anche al risultato e ai parametri dell'opera professionale; 3) violazione delle stesse norme sull'azione revocatoria per mancata prova, da parte del fallimento, dell'anteriorità dei crediti ammessi al passivo e per avere il tribunale fondato la decisione su mere presunzioni di verosimiglianza; erano state inoltre mosse censure sulla quantificazione del compenso per il secondo incarico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto nei limiti indicati il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, in tema di revocatoria ordinaria eccepita dal curatore ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., l'onere di provare l'eventus damni incombe sulla curatela e richiede la dimostrazione di preesistenti ragioni creditorie e del concreto peggioramento della garanzia patrimoniale, non potendo bastare una valutazione astratta o meramente verosimile dell'entità del debito assunto. Il tribunale aveva errato nel ritenere pregiudizievoli i contratti di conferimento dell'incarico solo perché onerosi e sproporzionati, senza accertare se esistessero effettivamente crediti anteriori insoddisfatti ammessi al passivo e senza valutare anche l'utilità concretamente arrecata dalle prestazioni professionali. Per questo la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, l.fall.
consente al curatore di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e anche l'inefficacia del titolo su cui esso si fonda
art. 95, comma 3, l.fall.
richiede che il decreto del giudice delegato sia motivato, sia pure succintamente
art. 66 l.fall.
consente al curatore di far valere l'azione revocatoria ordinaria, anche in via di eccezione nel giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 2901 c.c.
la revocatoria colpisce gli atti di disposizione che arrecano pregiudizio alle ragioni dei creditori; vi rientrano anche le assunzioni di debito
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i presupposti dell'eventus damni e la preesistenza delle ragioni creditorie grava sulla parte che eccepisce la revocatoria
art. 2233 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di determinazione del compenso professionale
art. 19 d.m. n. 55/2014
richiamato dai ricorrenti e dal tribunale in relazione ai parametri per i compensi professionali stragiudiziali
art. 96 l.fall.
richiamato nel primo motivo di ricorso insieme all'art. 101 c.p.c.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla motivazione e sul giusto processo
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può opporre l'inefficacia del titolo negoziale su cui si fonda il credito, facendo valere la revocatoria ordinaria nei limiti e con i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.
- L'atto di disposizione revocabile non coincide solo con l'alienazione di beni, ma comprende anche l'assunzione di debiti, quando essa incida negativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore.
- Per integrare l'eventus damni non basta l'entità elevata del debito assunto: occorre accertare in concreto che, dopo l'atto, la soddisfazione dei creditori anteriori sia divenuta impossibile, più incerta o più difficile.
- Il curatore che eccepisce la revocatoria ha l'onere di provare sia l'esistenza di ragioni creditorie anteriori e insoddisfatte, poi ammesse al passivo, sia il concreto peggioramento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore.
- Quando il titolo revocato riguarda una prestazione professionale, la valutazione del pregiudizio non può essere compiuta isolando il solo costo dell'incarico, ma deve considerare anche l'utilità effettivamente apportata al patrimonio del debitore.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, eventuali vizi motivazionali del provvedimento del giudice delegato restano assorbiti dalla decisione del tribunale, che sostituisce il provvedimento impugnato nei limiti delle censure dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25383/2024 del 23/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →