Sentenza n. 120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00222/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva negativa del SUAP comunale relativa alla PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano in zona agricola
Esito
Favorevole al resistente (stazione amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto di biometano alimentato da scarti agricoli, di potenza non superiore a 500 Sm3/h, in un’area classificata dal PUC comunale come Zona EO - Agricola Ordinaria. Il procedimento si era concluso negativamente sulla base dell’incompatibilità urbanistica dell’intervento e del superamento dei parametri edilizi relativi alla superficie costruita. In primo grado la società aveva dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina favorevole alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, sostenendo che gli impianti potessero essere collocati in zone agricole e che l’autorizzazione potesse costituire variante urbanistica; l’illegittimità del parere comunale sulla compatibilità urbanistica; l’insussistenza di un valido parere negativo dei Vigili del Fuoco; difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà; l’irritualità del successivo parere negativo dei Vigili del Fuoco, adottato fuori dalla conferenza di servizi; e l’erronea applicazione del d.m. 3 febbraio 2016 a un impianto di biometano. In appello la società ha sostenuto che la destinazione agricola fosse compatibile con l’impianto ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, dell’art. 20 d.lgs. 199/2021 e del d.m. 10 settembre 2010, che il primo giudice avesse erroneamente qualificato la zona e le caratteristiche della pianificazione comunale e che gli scarti agricoli utilizzati rendessero l’intervento compatibile con la destinazione agricola.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la PAS presuppone, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 28/2011, la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti; in mancanza, la PAS non può legittimare l’intervento. L’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 rende le zone agricole aree idonee e supera le previsioni locali di mero azzonamento che vietino in assoluto l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Tale disciplina, tuttavia, non elimina gli ulteriori parametri urbanistico-edilizi locali applicabili alle zone agricole. Nel caso concreto, le limitazioni del PUC relative all’uso agricolo dell’area sono state considerate previsioni di azzonamento superate o integrate dalla disciplina nazionale, sicché il Comune non poteva vietare in assoluto l’impianto per la sola destinazione agricola. È invece rimasto applicabile il limite quantitativo di superficie costruita massima pari a 540 mq, a fronte di una superficie progettata superiore a 18.000 mq. Tale parametro è stato qualificato come parametro urbanistico-edilizio, non come disposizione di azzonamento, e la sua incompatibilità con il progetto è risultata dirimente. Per realizzare l’intervento sarebbe stata necessaria un’autorizzazione amministrativa idonea a operare anche come variante urbanistica, non essendo sufficiente la PAS. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 5.000 euro in favore del Comune e 5.000 euro in favore del Ministero dell’interno, oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 6, commi 2 e 5, d.lgs. 28/2011
Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune [...] una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato [...] che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.
La compatibilità urbanistica costituisce presupposto necessario per l’accesso e l’efficacia della Procedura Abilitativa Semplificata; in sua mancanza l’amministrazione può inibire l’intervento.
art. 8-bis d.lgs. 28/2011
Costituisce la base normativa della PAS applicata agli impianti di biometano rientranti nella soglia dimensionale prevista.
art. 12, commi 3 e 7, d.lgs. 387/2003
L'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; gli impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
L’autorizzazione unica può operare come variante urbanistica e consente l’ubicazione degli impianti in zone agricole; tale disciplina non esonera però dal rispetto degli ulteriori parametri urbanistico-edilizi locali.
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
Individua temporaneamente le zone agricole tra le aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili e supera le previsioni urbanistiche locali di mero azzonamento che ne vietino il collocamento in ambito agricolo, senza derogare agli altri parametri urbanistico-edilizi.
d.m. 10 settembre 2010
Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei.
La classificazione agricola non consente, da sola, di qualificare l’area come non idonea agli impianti da fonti rinnovabili; resta fermo il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
art. 12 d.lgs. 387/2003
La disciplina dell’autorizzazione unica è richiamata come procedimento necessario, in caso di incompatibilità urbanistica, per un intervento che richieda anche una variante allo strumento urbanistico.
Massime di principio
- La Procedura Abilitativa Semplificata per impianti da fonti rinnovabili presuppone che il progetto sia compatibile con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti; in mancanza di tale presupposto, la PAS non è idonea a legittimare l’intervento.
- L’inclusione delle zone agricole tra le aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili supera le previsioni locali di mero azzonamento che vietino in assoluto tali impianti, ma non comporta la disapplicazione degli ulteriori parametri urbanistico-edilizi vigenti nella zona.
- La destinazione agricola dell’area non può costituire, da sola, un ostacolo assoluto alla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili; tuttavia, limiti quantitativi di edificabilità e superficie costruita previsti dalla pianificazione locale restano applicabili se configurano parametri urbanistico-edilizi e non semplici disposizioni di azzonamento.
- Quando il progetto di un impianto da fonti rinnovabili è incompatibile con parametri urbanistico-edilizi locali e richiede una modifica della pianificazione, occorre il procedimento autorizzatorio idoneo a operare come variante urbanistica, quale l’autorizzazione unica prevista dalla disciplina di settore, non essendo sufficiente la PAS.
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