Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia prot. -OMISSIS- a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze -OMISSIS- della Provincia di Vibo Valentia per le classi di concorso ADMM, ADSS; - del decreto prot. -OMISSIS-, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Vibo Valentia di 1° fascia sostegno del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all’O.M. -OMISSIS-, valide per l’anno scolastico -OMISSIS-; - del decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- nella parte in cui esplicita che la procedura di presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva non è destinata agli aspiranti in attesa di riconoscimento del titolo di accesso conseguito all’estero; - previa declaratoria di inefficacia e/o annullamento del DM -OMISSIS- laddove le clausole di cui all’art. 3, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti - così come prospettato dal MIM nel decreto di esclusione - rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all’estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l’Ordinanza Ministeriale -OMISSIS- e nella parte in cui non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - previo annullamento di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professione docente conseguita all'estero; -per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202501088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: depennamento dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso ADMM e ADSS, nonché gli atti connessi relativi alla pubblicazione delle graduatorie e alla procedura telematica di scioglimento della riserva

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva conseguito all’estero il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno e aveva presentato domanda di riconoscimento al Ministero, chiedendo l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Contestava il depennamento disposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale e gli atti ministeriali connessi, deducendo: violazione dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza ministeriale applicabile, ritenuto idoneo a consentire l’inserimento con riserva; contrasto tra l’ordinanza ministeriale e il decreto ministeriale sulle modalità e sui termini di presentazione dell’istanza; violazione del principio di gerarchia delle fonti e della normativa primaria; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 45 e 49 TFUE e della direttiva 2005/36/CE; violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il TAR ha esaminato d’ufficio la questione di giurisdizione. Il ricorrente sosteneva la giurisdizione amministrativa richiamando l’orientamento secondo cui essa sussiste quando siano contestate anche le regole generali ministeriali sulle graduatorie. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che non erano state formulate specifiche censure contro l’ordinanza ministeriale, benché essa fosse indicata nell’epigrafe del ricorso. Le doglianze erano rivolte, in concreto, agli atti di gestione della graduatoria e al diritto del ricorrente a essere collocato nella corretta posizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. La controversia riguardava direttamente il depennamento e la gestione della posizione individuale del docente nella graduatoria, e quindi una situazione soggettiva riconducibile al diritto al corretto collocamento nella graduatoria. Il Collegio ha distinto tale ipotesi da quella in cui siano effettivamente contestate le disposizioni generali dell’ordinanza ministeriale o gli atti di macro-organizzazione, fattispecie nella quale può radicarsi la giurisdizione amministrativa. La mera indicazione dell’ordinanza ministeriale nell’epigrafe non è sufficiente a determinarne l’impugnazione: occorrono specifiche doglianze riferite alle sue disposizioni. È stata disposta la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    la causa possa essere definita con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nei limiti indicati dalla norma; il TAR lo ha applicato alla controversia sulla gestione individuale delle graduatorie.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

  • art. 7, comma 4, dell’ordinanza ministeriale applicabile

    qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto all’inserimento con riserva; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo declinato la giurisdizione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza; non esaminato nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al buon andamento e all’accesso agli impieghi pubblici; non esaminato nel merito.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Invocati in relazione alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento; non esaminati nel merito.

  • direttiva 2005/36/CE

    Invocata in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali; non esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La controversia relativa a un atto di mera gestione della posizione individuale di un aspirante docente nelle graduatorie, concernente il suo diritto al corretto collocamento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando l’oggetto effettivo del giudizio è la contestazione della legittimità della regolamentazione generale delle graduatorie o di atti ministeriali di macro-organizzazione, purché tali atti siano concretamente impugnati mediante specifiche censure.
  • La mera indicazione di un atto amministrativo generale nell’epigrafe del ricorso non ne determina l’impugnazione e non può, da sola, spostare la giurisdizione: sono necessarie doglianze specificamente riferite alle sue disposizioni.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.