Cassazione Penale, Sentenza n. 27196/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal GIP del Tribunale di Forlì, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena, perché la beneficiaria sarebbe risultata aver superato i limiti reddituali previsti dalla legge in relazione all'anno di imposta 2023. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio (29 agosto 2023), il reddito da considerare era quello dell'anno 2022, correttamente indicato nell'autocertificazione, e non quello del 2023. La censura mira quindi a contestare il criterio temporale adottato per individuare il reddito rilevante ai fini della revoca/ammissione al patrocinio.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria, in alternativa all'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il reddito rilevante è, in linea di principio, quello relativo all'annualità per la quale, al momento della domanda, sia già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, salvo che l'istante abbia successivamente presentato una nuova dichiarazione, alla quale occorre allora fare riferimento. Poiché il provvedimento impugnato aveva valorizzato il reddito del 2023 senza considerare tale criterio, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Forlì per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la valutazione dei presupposti reddituali del patrocinio a spese dello Stato va considerato il reddito risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, al momento della domanda, sia scaduto il termine di presentazione; se successivamente è stata presentata una nuova dichiarazione fiscale, occorre fare riferimento a quest'ultima.
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il rimedio ordinario di opposizione avverso il provvedimento in materia di patrocinio, ma nel caso di revoca su richiesta dell'amministrazione finanziaria la parte può ricorrere direttamente per cassazione se non intende proporre opposizione.
art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il ricorso diretto per cassazione, per violazione di legge, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante ai fini dell'ammissione o della permanenza del beneficio va individuato secondo un criterio temporale oggettivo: è quello dell'ultima dichiarazione fiscale per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia scaduto il termine di presentazione.
- Se, dopo tale scadenza e prima della decisione, l'istante ha presentato una nuova dichiarazione dei redditi, il giudice deve fare riferimento a quest'ultima, perché essa costituisce l'ultimo dato fiscalmente rilevante e certo.
- La revoca del patrocinio non può essere fondata sul reddito di un'annualità non ancora cristallizzata dalla scadenza del termine dichiarativo, salvo che esista una successiva dichiarazione effettivamente presentata che sostituisca quella precedente.
- Avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria è ammissibile il ricorso diretto per cassazione per violazione di legge, in alternativa all'opposizione prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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