Cassazione Civile, Ordinanza n. 30130/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Ha altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La controversia giungeva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Tuttavia, prima della decisione nel merito del ricorso, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non ha accettato né aderito alla rinuncia. La ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha rilevato che essa è idonea a produrre l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua riferibilità ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Norma richiamata nel dispositivo in tema di rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391 c.p.c.
Norma richiamata nel dispositivo quale base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione per rinuncia, perché la previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte, quando sia validamente effettuata e notificata.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile ad altri esiti processuali.
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