Sentenza n. 5578/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato rispetto all'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna, siccome valida qualifica professionale ai sensi delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue, con riferimento alla classe di concorso sostegno - scuola infanzia, protocollata in data 7 maggio 2024. nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere incombente sul Ministero resistente in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 smi per l'effetto, per la condanna ex art. 31 cod. proc. amm. del Ministero resistente a provvedere sull'istanza di riconoscimento della predetta qualifica professionale qualora occorra, per la nomina ex art. 117 cod. proc. amm. di un commissario ad acta che provveda in sostituzione del Ministero resistente, nel caso di perdurante inerzia decorso l'ulteriore termine di 30 giorni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna, presentata il 7 maggio 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza volta al riconoscimento, quale qualifica professionale valida ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna per la classe di concorso sostegno nella scuola dell'infanzia. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo del Ministero di provvedere ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, la condanna a provvedere ai sensi dell'art. 31 c.p.a. e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a.; il Ministero resistente non si è opposto.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e della conseguente elisione dell'interesse alla definizione del merito, dichiarando estinto il giudizio per rinuncia. Non è stata quindi esaminata la legittimità del silenzio ministeriale né l'obbligo di provvedere sull'istanza di riconoscimento. La mancata opposizione dell'amministrazione ha consentito la definizione del giudizio in base alla rinuncia. Le spese processuali sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificate ragioni.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non contrastata dall'amministrazione resistente, ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 31 c.p.a.
condanna ... a provvedere
Indicato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione a provvedere sull'istanza; la domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 117 c.p.a.
nomina ... di un commissario ad acta
Indicato quale fondamento della richiesta eventuale di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; la richiesta non è stata esaminata nel merito.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Richiamato quale disposizione applicabile all'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale; la questione non è stata decisa.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata quale disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali; il giudizio è stato definito senza esame del merito.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali; il giudizio è stato definito senza esame del merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ove non vi sia opposizione dell'amministrazione resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità dell'inerzia o l'obbligo di provvedere.
- La rinuncia determina l'elisione dell'interesse alla definizione del merito e comporta la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., con eventuale compensazione delle spese quando sussistano giustificate ragioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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