Cassazione Penale, Sentenza n. 5470/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo dell'11/01/2023 che aveva dichiarato inammissibili le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà relative alla sua condanna per tentata estorsione aggravata (Corte d'appello di Palermo, 4/5/2020). Il Tribunale aveva ritenuto non acquisiti elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti del Vega con la famiglia mafiosa di Bagheria e aveva considerato possibile l'esigibilità della sua collaborazione. Vega ha contestato la decisione lamentando violazione degli artt. 4-bis, 47 e 48 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo di non appartenere a consorterie mafiose e che il Tribunale avrebbe escluso l'ammissibilità senza tener conto della giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n.253/2019). Ha inoltre criticato l'uso, da parte del Tribunale, delle informazioni fornite dalla D.D.A., ritenute insufficientemente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'inammissibilità decisa dal Tribunale di sorveglianza in mancanza di elementi che comprovassero la cesura dei legami del ricorrente con la criminalità organizzata, dell'inesistenza o inesigibilità della collaborazione con la giustizia e dell'assenza di risarcimento del danno alla persona offesa (circostanza non dedotta neppure in appello). La Corte ha richiamato la modifica normativa introdotta dal d.l. 31/10/2022, n.162 (legge di conversione n.199/2022), che rende relativa (e superabile) la presunzione di mantenimento di collegamenti in caso di mancata collaborazione, ma ha evidenziato che spetta al giudice di merito valutare concretamente, con indici stringenti e cumulativi, il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti attuali o potenziali. Il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente esercitato i poteri istruttori, richiedendo informazioni alla D.D.A.; la Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
La Corte interpreta la disposizione tenendo conto della novella introdotta dal d.l. 162/2022 (conv. legge n.199/2022): la presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione è ora relativa e superabile, ma occorrono indici stringenti e cumulativi per accertare la cesura dei legami e l'assenza di pericolosità; in mancanza di tali elementi la domanda di misure alternative è inammissibile
art. 47 Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alle misure alternative; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina in quanto il giudice di merito ha correttamente verificato i presupposti previsti
art. 48 Ordinamento penitenziario
Riferimento formale alla disciplina sulle misure alternative; la Corte conferma che la valutazione di merito è rimessa al Tribunale di sorveglianza secondo i nuovi criteri
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) Codice di procedura penale
Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i rilievi e quindi non sussistenti i presupposti per l'annullamento
art. 616 Codice di procedura penale
Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
d.l. 31 ottobre 2022 n.162 (conv. in legge n.199/2022)
Norma modificativa che ha reso relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata in caso di mancata collaborazione e ha ampliato i poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza; la Corte applica tali principi richiedendo valutazioni concrete e indici stringenti per superare la presunzione
sentenza Corte costituzionale n.253/2019
Citate dal ricorrente per sostenere un diverso orientamento sulla collaborazione; la Corte di cassazione non ha ritenuto che la richiamata pronuncia giustifichi l'annullamento dell'ordinanza, considerando prevalente la valutazione di merito secondo la novella normativa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti nella riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato di aver riprodotto il motivo nei limiti consentiti
Massime di principio
- Dopo la novella del 2022 (d.l. 162/2022, conv. legge n.199/2022) la presunzione di mantenimento di legami con la criminalità organizzata in caso di mancata collaborazione è relativa: può essere superata, ma solo mediante elementi probatori concreti, stringenti e cumulativi
- Il ricorrente che chieda misure alternative deve dimostrare non solo l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche, se pertinente, l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione con la giustizia; l'assenza di tale allegazione può comportare l'inammissibilità
- Il Tribunale di sorveglianza ha poteri istruttori ampliati e può acquisire informazioni dalla D.D.A. e da altra autorità: tali informazioni, se adeguatamente motivate, sono legittimamente utilizzabili per valutare la sussistenza dei requisiti
- La valutazione sull'accesso alle misure alternative resta un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se fondato su adeguata motivazione e su elementi di fatto raccolti nel procedimento
- È opportuno, in sede di istanza, prevedere e documentare misure idonee a dimostrare il percorso rieducativo (es. partecipazione a programmi, prova di ravvedimento, risarcimento della vittima) per superare la presunzione di mantenimento dei legami
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5353/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5354/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5355/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5449/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5451/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5452/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →