Sentenza n. 2952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 64/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento del contributo di costruzione per l'installazione di un impianto di tele-radiocomunicazione
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 64/2025, che aveva annullato l'ingiunzione con cui era stato richiesto a un'emittente radiofonica il pagamento di euro 16.000,00, qualificato come contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001, per la realizzazione di un traliccio di circa 50 metri, corredato da ballatoi e fondato su un plinto in cemento armato. Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, il Comune ha sostenuto che l'opera costituisse intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, d.P.R. 380/2001, soggetto a permesso di costruire e al relativo contributo, e che l'art. 87 d.lgs. 259/2003 introducesse una semplificazione soltanto procedimentale, senza derogare alla disciplina edilizia e contributiva. Ha inoltre dedotto che l'art. 93 d.lgs. 259/2003 non impedisse l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e che l'importo ingiunto non fosse stato contestato dalla società. In via ulteriore, ha contestato la legittimità della modalità di riscossione mediante ingiunzione ex r.d. 639/1910.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo infondata la tesi secondo cui l'installazione dell'impianto necessitasse di un autonomo permesso di costruire. Gli artt. 86 e 87 d.lgs. 259/2003 configurano un procedimento autorizzatorio unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo edilizio. La disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche è compiuta e prevale sulla disciplina generale del testo unico dell'edilizia. L'art. 93 d.lgs. 259/2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, vietava inoltre di imporre oneri o canoni non stabiliti dalla legge e, al comma 2, consentiva soltanto gli oneri e le tasse o canoni espressamente indicati, oltre alle spese per la sistemazione delle aree pubbliche direttamente coinvolte. Il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 d.P.R. 380/2001 non rientra tra tali prestazioni e non poteva quindi essere richiesto, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'opera. Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la non contestazione dell'importo e la modalità di riscossione, sono stati dichiarati assorbiti. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 87 d.lgs. 259/2003
Prevede un procedimento autorizzatorio unico per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e che sostituisce il procedimento autonomo per il rilascio del titolo edilizio.
art. 86 d.lgs. 259/2003
Assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.
art. 93 d.lgs. 259/2003
Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
Introduce un divieto di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge e, in particolare, esclude il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 d.P.R. 380/2001.
art. 12, comma 3, d.lgs. 33/2016
L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
Ha fornito interpretazione autentica dell'art. 93, comma 2, d.lgs. 259/2003, chiarendo il carattere tassativo delle prestazioni imponibili.
art. 16 d.P.R. 380/2001
Collega il contributo di costruzione al rilascio del permesso di costruire; tale contributo non è dovuto per l'installazione degli impianti disciplinati dal procedimento speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche.
art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, d.P.R. 380/2001
Qualifica in generale come nuova costruzione l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e ripetitori, ma la relativa disciplina è recessiva rispetto al procedimento speciale e compiuto previsto dal d.lgs. 259/2003.
Massime di principio
- L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici disciplinata dall'art. 87 d.lgs. 259/2003 è soggetta a un procedimento autorizzatorio unico, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, senza necessità di un autonomo permesso di costruire.
- La disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche relativa all'autorizzazione degli impianti radioelettrici costituisce normativa speciale e compiuta, prevalente sulla disciplina generale del d.P.R. 380/2001, anche quanto ai presupposti edilizi del titolo abilitativo.
- L'art. 93 d.lgs. 259/2003, nel testo applicabile ratione temporis e alla luce dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 33/2016, consente di imporre agli operatori di comunicazione elettronica soltanto gli oneri, le prestazioni e le tasse o canoni espressamente previsti dalla disposizione.
- Il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 d.P.R. 380/2001 non può essere richiesto per la realizzazione di impianti di telecomunicazione autorizzati secondo il procedimento speciale del d.lgs. 259/2003, anche quando l'opera abbia rilevanti dimensioni e incida fisicamente sul territorio.
- La qualificazione dell'opera come intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 380/2001 non consente, di per sé, di applicare il contributo di costruzione quando la disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche esclude il rilascio del permesso di costruire e limita tassativamente gli oneri imponibili.
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