Sentenza del 28/02/2017 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.R.P.E.F - Accertamento analitico induttivo - Studi di settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con cui erano stati rideterminati maggiori ricavi e conseguenti maggiori Irpef, addizionali, Iva e sanzioni, sulla base dello scostamento dagli studi di settore UD01U. Ha sostenuto che il mero scostamento non fosse sufficiente a fondare l'accertamento, che l'Ufficio non avesse svolto un'adeguata istruttoria e che non avesse adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle giustificazioni fornite nel contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il contraddittorio preventivo è obbligatorio, ma ha ritenuto tali requisiti rispettati perché l'Ufficio aveva inviato l'invito a comparire. La contribuente, invece, non aveva fornito elementi concreti e specifici idonei a giustificare lo scostamento, limitandosi a deduzioni generiche. È stata quindi confermata la pretesa tributaria e la contribuente è stata condannata al pagamento di 900 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Pone a carico del contribuente l'onere di fornire i dati e gli elementi idonei a confutare l'accertamento dell'Amministrazione.
Il contribuente deve collaborare attivamente e produrre elementi concreti, non essendo sufficienti contestazioni generiche dello studio di settore.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Lo scostamento dagli studi di settore costituisce una presunzione semplice e deve essere corroborato attraverso l'istruttoria e il contraddittorio.
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
Tutela il diritto del contribuente al contraddittorio e alla partecipazione al procedimento.
L'Ufficio deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti prima dell'emissione dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Richiede la presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore.
Il ricorso agli studi di settore deve essere collegato a incongruenze significative e riferite alla concreta situazione economica dell'impresa.
Art. 2729 Codice civile
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli standard statistici non hanno automaticamente valore probatorio pieno; tale valore può derivare solo dall'esame concreto della posizione del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009 e 26638/2009
Gli studi di settore costituiscono un autonomo metodo di accertamento e il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio.
Il contraddittorio trasforma il dato statistico astratto in una valutazione riferita al singolo contribuente; l'assenza dell'invito preventivo comporta la nullità dell'avviso.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non dimostra automaticamente l'esistenza di maggior reddito: è una presunzione semplice che deve essere adattata alla realtà concreta del contribuente.
- L'Ufficio deve invitare preventivamente il contribuente al contraddittorio e deve motivare l'avviso spiegando perché le giustificazioni ricevute non siano state ritenute idonee.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio in modo puntuale, fornendo documenti e dati specifici su caratteristiche dell'attività, andamento economico, costi, marginalità e circostanze straordinarie; deduzioni generiche possono risultare insufficienti.
- L'omesso invito al contraddittorio può determinare la nullità dell'accertamento, mentre la semplice contestazione dello studio di settore non basta se l'invito è stato regolarmente effettuato e le giustificazioni non sono state adeguatamente provate.
- In situazioni analoghe, la valutazione dipende sia dalla regolarità della procedura sia dalla qualità delle prove offerte dal contribuente per spiegare lo scostamento.
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