Cassazione Penale, Sentenza n. 42370/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per bancarotta (distrattiva e documentale). Berri contestava: (1) la qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta dei libri (sosteneva che le irregolarità concernessero annualità, 2009-2011, anteriori alla sua carica e che aveva consegnato documentazione al curatore), che avrebbe richiesto dolo non adeguatamente motivato e che il bilancio non è "scrittura contabile"; (2) la ritenuta bancarotta per distrazione connessa al contratto di cessione a Media srl (contesta l'assenza di corrispettivo e afferma l'esistenza di garanzie/obbligazioni a favore della fallita); (3) la mancata derubricazione a bancarotta semplice; (4-6) mancata applicazione di circostanze attenuanti, art.131-bis c.p. e sospensione condizionale; (7) censura sulla provvisionale. Cristofanelli contestava la qualifica di "amministratore di fatto", sostenendo di essere solo commercialista/consulente e denunciando violazioni processuali (art.192 c.p.p., art.27 Cost.) per avergli imposto l'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Berri nei punti principali relativi alla bancarotta documentale: ha riclassificato il fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice e ha annullato la sentenza senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione. Ha inoltre annullato, nei confronti di entrambi gli imputati, la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame della pena. I restanti motivi di Berri sono stati in parte assorbiti o dichiarati inammissibili (in particolare il motivo sulla distrazione via Media srl è stato giudicato inammissibile per mancata specificità). Il ricorso di Cristofanelli è stato dichiarato inammissibile, ma in virtù dell'effetto estensivo previsto dall'art.578, comma 1, c.p.p., gli effetti favorevoli (la declaratoria di estinzione per prescrizione e la ricaduta sull'aspetto sanzionatorio) sono stati comunque estesi anche a lui.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
bancarotta fraudolenta documentale
Richiede dolo generico: la coscienza e volontà di tenere le scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio; il dolo deve essere desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta, non dal solo stato delle scritture
art. 217, comma 2, legge fallimentare
bancarotta semplice documentale
La bancarotta semplice documentale può avere elemento soggettivo sia doloso sia colposo (dolo o colpa), per cui la derubricazione è possibile quando non sia adeguatamente provato il dolo
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Invocata dalla difesa come attenuante ma non ritenuta decisiva una volta riqualificato il reato e accertata la prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'esito principale
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Richiamato dalla difesa come possibile causa di non punibilità in relazione alla derubricazione, ma la Corte ha ritenuto la materia assorbita dall'annullamento per prescrizione
art. 578, comma 1, c.p.p.
effetti dell'annullamento estesi agli altri imputati
Permette l'estensione degli effetti favorevoli dell'accoglimento di un ricorso anche ad altri imputati quando il motivo non ha natura esclusivamente personale; così la declaratoria di prescrizione è stata estesa a Cristofanelli
art. 192 c.p.p.
onere della prova (richiamato dalla difesa)
Richiamato da Cristofanelli per contestare l'imposizione dell'onere di discolpa; la Corte ha ritenuto infondata la censura stante la motivazione di merito
art. 539, comma 2, c.p.p.
La decisione sulla provvisionale è discrezionale e non impugnabile in cassazione; motivo dichiarato inammissibile
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17/03/2020, n.18 (convertito)
requisitoria scritta del Pubblico Ministero
Richiamato come normativa procedurale che ha consentito la conclusione scritta del P.G. nella fase di cassazione
Massime di principio
- Distinguere sempre tra bancarotta fraudolenta documentale (richiede dolo generico, desumibile da condotte e modalità) e bancarotta semplice (può essere dolo o colpa): la sola carenza formale delle scritture non basta a provare il dolo
- Il bilancio non rientra nella nozione di "libri" o "scritture contabili" ai fini della bancarotta documentale: la mancata presentazione del bilancio non può di per sé costituire il fatto-integrante della bancarotta documentale fraudolenta
- La temporalità e la connessione logica tra irregolarità contabili pregresse e condotte distrattive più recenti devono essere chiaramente dimostrate; incongruenze temporali possono indebolire la ricostruzione del dolo
- Se il ricorso di un imputato ottiene un effetto favorevole non esclusivamente personale (es. dichiarazione di prescrizione), tale effetto può essere esteso anche ai coimputati, anche se i loro ricorsi sono inammissibili (art.578 c.p.p.)
- In sede di cassazione la valutazione dei fatti e delle fonti di prova (es. qualifica di amministratore di fatto) è insindacabile se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e logica; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle stesse risultanze
- I motivi di ricorso devono essere specifici e collegare le censure alle ragioni di fatto e di diritto esposte nella decisione impugnata: la mancanza di specificità può determinare l'inammissibilità
- Le questioni relative a misure discrezionali del giudice (es. provvisionale) difficilmente possono essere rimesse al sindacato di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →