Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28189/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della condanna definitiva a 30 anni emessa dalla Corte d'assise di appello di Catania per il decesso di 49 migranti e per il favoreggiamento dell'ingresso clandestino, deducendo l'esistenza di "prove nuove": le dichiarazioni di due cittadini siriani (ex art. 397-bis c.p.p.) che avrebbero riferito che gli imputati erano passeggeri e non membri dell'equipaggio né persone addette a mantenere l'ordine, l'assenza di violenza percepita da loro; il cosiddetto "rapporto Frontex" e un rapporto del vicequestore Arcidiacono che avrebbero messo in dubbio l'attendibilità dell'identificazione operata dalla Polizia giudiziaria (testimonianza dell'ispettore Santo Macaluso). Inoltre il ricorrente ha dedotto l'incompatibilità di alcuni componenti del collegio che ha deciso sull'inammissibilità per avere partecipato a decisioni analoghe riguardanti altri richiesti. Il ricorso per cassazione censura la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza, lamentando violazioni di norme processuali (artt. 34, 630, 634 c.p.p.) e garanzie convenzionali e costituzionali (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello di Messina poteva dichiarare manifestamente infondata la richiesta di revisione perché i "novi" prodotti (dichiarazioni dei due siriani, rapporto Frontex, rapporto Arcidiacono) erano, ictu oculi, incapaci di rovesciare il giudicato: non riguardavano elementi decisivi utili a escludere la responsabilità contestata (gli atti di mantenimento dell'ordine e le condotte violente contestate) e, pertanto, non potevano dimostrare che il condannato dovesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 631 c.p.p. Quanto alla contestata incompatibilità dei giudici, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata richiamando la giurisprudenza secondo cui le plurime procedure di revisione non configurano necessariamente l'idem actio e le cause di incompatibilità vanno interpretate restrittivamente. La decisione è stata motivata richiamando i criteri legali per la delibazione preliminare delle istanze di revisione e per la nozione di "prova nuova" rilevante.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Le cause di incompatibilità previste sono di stretta interpretazione; non sussiste incompatibilità quando il giudice ha deciso su altre richieste di revisione non riconducibili alla stessa "eadem actio" o non riguardanti lo stesso grado/continuazione del medesimo giudizio.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Elenca i presupposti tassativi per la revisione (tra cui la sopravvenienza o scoperta di nuove prove idonee a dimostrare il proscioglimento); la Corte richiama che la prova nuova è necessaria ma deve anche essere rilevante e potenzialmente capace di rovesciare il giudicato.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina la fase preliminare di delibazione della Corte di appello, che può dichiarare inammissibile per varie ragioni incluse le richieste "manifestamente infondate"; la verifica è prognostica sulla potenziale utilità dei novae, senza anticipare il merito.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    La revisione può adottare gli effetti previsti se le nuove prove, singolarmente o unite alle precedenti, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; la Corte richiede collegamento tra novum e possibile proscioglimento.

  • art. 629, 632, 633, 641 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto della regolamentazione formale delle istanze di revisione (soggetti legittimati, forme, riproposizione di richieste già respinte): la Corte ne usa i limiti per valutare l'ammissibilità.

  • art. 465 cod. proc. pen.

    Norme richiamate come applicabili nella fase di merito della revisione per l'assunzione della prova; la delibazione preliminare però non consente di svolgere apprezzamenti probatori propri del contraddittorio.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocato dal ricorrente sul piano del giusto processo; la Corte ha valutato le doglianze (es. imparzialità del giudice) e ritenuto che non ricorresse violazione alla luce della disciplina processuale e della giurisprudenza.

  • art. 111 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente per il diritto al giudice naturale e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non fosse violato, alla luce del principio di stretta interpretazione delle cause di incompatibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione richiede non solo "novità" della prova ma anche che tale novum sia, ictu oculi, idoneo a sovvertire il giudicato; prove formalmente nuove ma chiaramente incapaci di determinare il proscioglimento possono essere dichiarate manifestamente infondate senza entrare nel merito.
  • La fase di delibazione ex art. 634 c.p.p. è preliminare e prognostica: la corte verifica l'astratta potenzialità demolitrice degli elementi nuovi senza compiere una valutazione probatoria approfondita riservata alla successiva fase rescindente.
  • Le cause di incompatibilità dell'art. 34 c.p.p. vanno interpretate restrittivamente; la partecipazione di giudici che hanno deciso su altre richieste di revisione non determina automaticamente incompatibilità se manca l'elemento dell'eadem actio o di una continuità processuale che pregiudichi l'imparzialità.
  • Non è decisivo che una testimonianza nuova contraddica parzialmente elementi del giudizio; occorre che, se assunta, essa possa ragionevolmente condurre al proscioglimento (collegamento con gli artt. 529-531 c.p.p.).
  • Per ottenere l'ammissione di una revisione fondata su nuove dichiarazioni occorre puntare a elementi che non si limitino a negare fatti marginali o a escludere percezioni soggettive (es. "non ho udito richieste di aiuto") ma che incidano direttamente sulla ricostruzione causale e sulla responsabilità attribuita al condannato.
  • La difesa dovrebbe documentare la rilevanza probatoria del novum e, ove possibile, presentare elementi di corroborazione che rendano la nuova prova non manifestamente inaffidabile o irrilevante ictu oculi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.