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Sentenza

Sentenza del 13/07/2020 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Dichiarazione integrativa - Nuovi termini ex D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 - Applicazione retroattiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'ammissibilità di una dichiarazione IVA integrativa: la contribuente aveva presentato la dichiarazione originaria il 10/04/2012 con importo errato e successivamente una dichiarazione integrativa il 07/01/2016. L'Ufficio ritiene l'integrativa tardiva; la contribuente invoca la possibilità di emendare la dichiarazione richiamando norme e precedenti. Dopo controlli l'Ufficio emette avviso e cartella per IVA e sanzioni. La questione principale è se i nuovi termini per le dichiarazioni integrative introdotti dal D.L. n.193/22.10.2016 siano applicabili retroattivamente alla dichiarazione integrativa presentata prima dell'entrata in vigore del decreto ma oltre i termini previgenti.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che il D.L. n.193/2016 non abbia efficacia retroattiva per l'IVA: il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. e non contiene disposizioni di efficacia retroattiva. Ne consegue che la dichiarazione integrativa presentata il 07/01/2016, essendo successiva ai termini previgenti ma anteriore all'entrata in vigore del D.L., non poteva beneficiare dei nuovi termini e quindi non è valida ai fini dell'IVA. La sentenza di primo grado è stata riformata; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n.193 del 22 ottobre 2016

    Il decreto ha introdotto nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative; tuttavia, relativamente all'IVA, la Corte ha ritenuto che tali termini non abbiano efficacia retroattiva e si applichino solo alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore (data di pubblicazione in G.U.).

  • DPR 435/2002, art. 2 comma 8

    Richiamato dalla contribuente con l'argomentazione che prevedeva emendabilità delle dichiarazioni tramite modelli ministeriali entro i termini dell'art. 43 DPR 600/73; tuttavia la Corte non ha ritenuto questa disposizione idonea a determinare l'applicazione retroattiva dei nuovi termini introdotti dal D.L. 193/2016 per l'IVA.

  • DPR 600/1973, art. 43

    Norma sui termini per l'accertamento e sulle modalità correlate richiamata in tema di emendabilità; utile per valutare termini applicabili, ma non sufficiente a far decorrere retroattivamente i nuovi termini introdotti dal D.L. 193/2016.

  • Cassazione, sentenza n. 13378/2016

    Citata in materia di interpretazione dei nuovi termini ma la Corte di merito ha osservato che la pronuncia della Cassazione fa riferimento alle imposte sui redditi (II.DD.) e non risolve il profilo specifico dell'IVA, la quale ha un diverso iter normativo.

Massime di principio

  • Un decreto che non prevede espressamente efficacia retroattiva si applica, di norma, solo dal momento della sua entrata in vigore (pubblicazione in G.U.); non si possono estendere retroattivamente nuovi termini a operazioni svolte anteriormente.
  • Per le dichiarazioni integrative IVA bisogna guardare alle norme vigenti alla data di presentazione: se la dichiarazione è stata depositata prima dell'entrata in vigore di una modifica normativa, non può beneficiare delle nuove regole introdotte successivamente.
  • Le pronunce relative alle imposte sui redditi non sono automaticamente trasferibili all'IVA: verificare sempre il diverso iter normativo e gli specifici riferimenti legislativi per ciascuna imposta.
  • Richiami a disposizioni o prassi (es. DPR 435/2002) che consentono emendabilità non bastano, se interpretate come tali, a creare efficacia retroattiva di norme successive; occorre sempre verificare il testo normativo e la data di efficacia.
  • In presenza di dubbi interpretativi su termini e ammissibilità di integrative, è prudente chiedere chiarimenti all'Ufficio (istanza di autotutela) o valutare il tempestivo ricorso giurisdizionale per evitare decadenze e sanzioni.
  • Nei giudizi successivi a normative giovani o evolutive, i giudici possono compensare le spese di lite se esistono dubbi interpretativi significativi e documentati.

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