Cassazione Penale, Sentenza n. 21904/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11/09/2025 che aveva ritenuto il fatto accertato diverso e piu grave rispetto a quello contestato (riqualificazione da art. 367 cod. pen. simulazione di reato ad art. 368 cod. pen. calunnia), aveva annullato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per art. 367 e aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 179, 180, 604 c.p.p. e artt. 367 e 368 c.p.) censurando in particolare la trasmissione degli atti al P.M. invece che al giudice procedente e, più in generale, la corretta applicazione delle norme sull'immutabilita dell'accusa e sulle nullita processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e perche fuori dai casi consentiti. Ha ritenuto che il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale ad impugnare la pronuncia di annullamento (che, anzi, gli era favorevole) e che la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dalla Corte di appello dopo aver accertato la diversita del fatto, era conforme alla giurisprudenza consolidata. Per tali ragioni il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato in primo grado (simulazione di reato); la Corte ha rilevato che i fatti accertati non integravano questa fattispecie ma una diversa fattispecie piu grave
art. 368 cod. pen.
Norma relativa al reato ritenuto in concreto dalla Corte di appello (calunnia); la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilita che l'appello riqualifichi il fatto come diverso e piu grave e che, in tal caso, gli atti siano trasmessi al P.M.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle nullita assolute richiamata dal ricorrente per sostenere la nullita derivante da diverso fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea per mancato interesse concreto
art. 180 cod. proc. pen.
Norma sul regime intermedio delle nullita invocata dal ricorrente con riguardo all'iniziativa del P.M.; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura per difetto di interesse
art. 521 cod. proc. pen.
Disciplina dell'immutazione del fatto e della conseguente comunicazione; la Corte ha ricordato che la diversita del fatto ex art. 521 puo essere accertata in appello e comporta la trasmissione degli atti al P.M.
art. 522 cod. proc. pen.
Norma sulla nullita della decisione per violazione dell'art. 521; richiamata per giustificare la trasmissione degli atti al P.M. in caso di diversita del fatto
art. 533 cod. proc. pen.
Norma che regola l'accertamento della colpevolezza piena necessario per la condanna; la Corte ha distinto l'accertamento di diversita del fatto ai fini della trasmissione degli atti dall'accertamento richiesto per la condanna ex art. 533
art. 598 cod. proc. pen.
Richiamo del rispetto delle disposizioni del giudizio di primo grado anche in appello; usato per giustificare la possibilita di ricognizione della diversita del fatto in appello
art. 604 cod. proc. pen.
Norma che prevede la trasmissione degli atti al P.M. per casi di reato concorrente o fatto nuovo; interpretata insieme ad altra giurisprudenza per ammettere la trasmissione in caso di diversita del fatto accertata in appello
art. 568 cod. proc. pen.
Norma sull'impugnabilita delle sentenze di appello con ricorso per cassazione e sui limiti per difetto di interesse; la Corte l'ha applicata per negare l'ammissibilita del ricorso per mancato interesse concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso; invocata per la condanna pecuniaria del ricorrente
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di impugnabilita delle sentenze processuali e dei limiti di interesse all'impugnazione
Massime di principio
- La Corte di appello puo, sulla base degli elementi probatori emergeri nel dibattimento, riqualificare il fatto accertato anche in senso piu grave rispetto alla contestazione originaria; se tale riqualificazione costituisce 'fatto diverso', la norma impone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
- La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero disposta dall'appello, essendo un provvedimento di natura processuale, e impugnabile in Cassazione solo se la parte dimostra un concreto interesse attuale e specifico all'impugnazione
- L'annullamento della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato e, quindi, l'ottenimento di un risultato favorevole in appello, puo rendere privo di interesse il gravame avverso una disposizione processuale collegata (ad esempio la modalita di trasmissione degli atti)
- La diversita del fatto accertato rispetto a quello contestato puo essere dichiarata per la prima volta in appello senza violare i principi di immutabilita dell'accusa, ma in tal caso il giudice deve osservare le garanzie procedurali previste e, se del caso, trasmettere gli atti al P.M.
- Per contestare utilmente in Cassazione decisioni processuali di appello che non incidono direttamente su una precedente decisione favorevole occorre indicare chiaramente e concretamente quale pregiudizio persistente sussista e quali effetti negativi concreti l'impugnazione intende rimuovere
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