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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 459/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 5 luglio 2021 con cui il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio dopo annullamento parziale da parte della Sez. 6 (n. 23246/2021), confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (cd. clan Zagaria) contestata sino al 2015. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza motivazionale: mancata valutazione concreta e attuale delle esigenze cautelari in relazione al dies ad quem 2015, incongruità e mera apparenza della motivazione del Tribunale di rinvio, travisamento del fatto rispetto alla prova sulle società riconducibili all'indagato (Cogecap, RCS Work), valutazione indebita delle intercettazioni e delle informative ROS, e mancato rispetto del dictum della sentenza rescindente della Sez. 6.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia risposto puntualmente ai rilievi della sentenza rescindente e abbia motivato in maniera coerente e non meramente apparente la conferma della misura cautelare. La Corte ha valorizzato elementi ritenuti idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di recidiva: permanenza del clan Zagaria; mancata prova di dissociazione dell'indagato; operatività e recenti aggiudicazioni di appalti da parte delle società a lui riconducibili; conversazioni intercettate che evidenzierebbero l'interesse e l'ingerenza dell'indagato in attività imprenditoriali; ripresa riservata di contatti con un socio subito dopo la sua scarcerazione. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, ove la Sezione abbia disatteso i motivi sulla sussistenza dei gravi indizi, tali profili non sono più riconsiderabili in sede di riesame delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per la partecipazione ad associazione mafiosa; il tempo trascorso ("tempo silente") deve essere valutato e può neutralizzare la presunzione se emergono elementi che dimostrino l'assenza di pericolosità attuale. Il giudice deve motivare puntualmente se e come gli elementi difensivi superano la presunzione.

  • art. 416-bis c.p. (partecipazione ad associazione di tipo mafioso)

    Norma sostanziale del reato contestato; la gravità e le caratteristiche del reato (inquadramento mafioso) incidono sul quadro cautelare e sull'ambito di operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norme procedurali invocate dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; richiamate a fondamento della censura sulla completezza e concretezza della motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 623 e art. 627 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente (riguardanti rispettivamente rapporti tra gradi di giudizio e motivazione della decisione di rinvio/annullamento); la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio non abbia violato gli obblighi derivanti da tali disposizioni.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata per l'impatto sulla valutazione del tempo trascorso e sulla presunzione di pericolosità; impone maggiore attenzione del giudice alla durata del "tempo silente" e alla necessità di motivare l'attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In procedimenti cautelari per reati associativi aggravati (416-bis), l'art. 275, comma 3 c.p.p. opera una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari ma il giudice deve valutare espressamente l'effetto del tempo trascorso e le eventuali condotte successive dell'indagato che possono neutralizzarla.
  • Dopo un annullamento per carenza motivazionale, il giudice di rinvio può pervenire a una conferma della misura con una motivazione nuova e in parte diversa, purché risponda puntualmente ai rilievi della pronuncia di annullamento e non riutilizzi la stessa motivazione viziata.
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina i fatti di merito; contestazioni sulla diversa valutazione degli stessi sono generalmente inammissibili se non riguardano profili di legittimità della motivazione (coerenza, logicità, non apparente).
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi di lunga distanza temporale dall'ultima contestazione, la difesa deve fornire elementi concreti e aggiornati (documentazione di dissociazione, assenza di attività imprenditoriale riconducibile, conti/affidamenti, testimonianze, consulenze tecniche mirate) tali da neutralizzare la presunzione di persistenza.
  • Elementi quali recenti aggiudicazioni di appalti, conversazioni intercettate che dimostrino interessamento diretto o ingerenza nell'attività imprenditoriale, e ripresa riservata di contatti con esponenti del sodalizio sono valutati dal giudice come indicatori di attualità del pericolo di recidiva.

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