Cassazione Civile, Ordinanza n. 27471/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce in una divisione ereditaria tra sorelle sui beni relitti dei genitori. Una delle eredi ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e la dichiarazione di nullità di un atto pubblico di cessione con cui la madre aveva trasferito alla figlia alcune quote immobiliari in cambio di prestazioni vitalizie, sostenendo che la dante causa era soltanto usufruttuaria e che l'atto aveva ad oggetto un immobile abusivo privo di concessione edilizia. La convenuta ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione di una casa e di una quota dell'altra. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di cessione e ha rigettato sia la domanda di divisione sia la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 17 L. n. 47/1985 in relazione all'art. 1419 c.c., sostenendo che la cessione riguardava in realtà solo il piano terra dell'immobile di contrada Bosco, porzione dotata di autonoma identificazione catastale e già ritenuta legittima dal giudice amministrativo, con conseguente insussistenza della nullità edilizia; ha inoltre chiesto, in via conseguenziale, la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello non avesse considerato che l'atto di cessione riguardava una porzione dell'immobile autonomamente identificata e non colpita dall'ordine di demolizione, sicché non poteva applicarsi la nullità prevista dall'art. 17 L. n. 47/1985 come motivata in sentenza. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione della normativa urbanistico-edilizia e civilistica sulla nullità del trasferimento.
art. 17 L. n. 47/1985
la nullità per mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia opera per il trasferimento di diritti reali relativi ad edifici o loro parti solo quando il bene trasferito rientri nell'ambito dell'abuso edilizio; non si applica se l'oggetto del trasferimento è una porzione legittima e autonomamente identificata dell'immobile.
art. 1419 c.c.
è stato richiamato in relazione alla disciplina della nullità del contratto, ma la Corte ha risolto la questione valorizzando l'inapplicabilità della nullità edilizia alla porzione di bene oggetto del trasferimento.
art. 46 d.P.R. n. 380/2001
è indicato come norma successiva di analogo contenuto rispetto all'art. 17 L. n. 47/1985, a conferma della disciplina della nullità testuale dei trasferimenti immobiliari privi delle dichiarazioni urbanistiche richieste.
Massime di principio
- La nullità prevista dalla disciplina urbanistica per i trasferimenti di immobili abusivi è una nullità testuale e opera solo se il bene oggetto del contratto ricade effettivamente nell'abuso edilizio contestato.
- La vendita o cessione di una porzione di immobile autonomamente identificata e legittimamente edificata non può essere travolta dalla nullità derivante dall'abusivismo di altre porzioni dello stesso fabbricato.
- Quando il giudice di merito omette di considerare la concreta delimitazione dell'oggetto contrattuale e la sua autonomia catastale e urbanistica, incorre in violazione di legge nella applicazione della disciplina sulla nullità edilizia.
- L'accoglimento del motivo che investe la validità del contratto assorbe le censure dipendenti relative alla regolazione delle spese di lite, da riesaminarsi in sede di rinvio.
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