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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30036/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di un credito IVA indicato dalla società nella dichiarazione relativa al 1997 e ritenuto indebitamente riportato perché riferibile all'anno d'imposta 1996. La cartella, notificata nel 2006, non veniva impugnata; nel 2010 veniva poi notificata un'intimazione di pagamento per il mancato versamento della cartella. La società impugnava l'intimazione deducendo: la mancata notifica della cartella presupposta; la prescrizione del credito; l'adesione al condono tombale per l'annualità 1997. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava gli appelli dell'Agenzia e dell'agente della riscossione. In cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTR escluso la regolare notifica della cartella; omesso esame del fatto decisivo relativo alla notifica irrituale; violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2946 c.c. per la prescrizione; violazione dell'art. 9 l. n. 289/2002 per il condono tombale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, richiamando il principio secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, senza necessità di relata, perfezionandosi con la ricezione del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento. Ha quindi escluso che fosse configurabile la mancata notifica della cartella presupposta, osservando che l'intimazione di pagamento, fondata su una cartella ritualmente notificata e non impugnata, era contestabile solo per vizi propri. Accolto il primo motivo, gli altri sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito respingendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    "la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento"

    La norma consente una modalità di notificazione alternativa, integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede apposita relata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla notifica della cartella, alla pretesa prescrizione e al condono.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla notifica della cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo richiama solo quale norma invocata nel motivo; il ricorso viene accolto prima di esaminare la censura nel merito, restando assorbita.

  • art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma invocata a sostegno della censura sulla prescrizione della pretesa erariale, non esaminata per assorbimento.

  • art. 2946 c.c.

    Norma invocata a sostegno dell'eccezione di prescrizione, non esaminata per assorbimento.

  • art. 9 l. n. 289 del 2002

    Norma invocata a sostegno dell'eccezione di condono tombale, rimasta assorbita.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere validamente notificata anche mediante invio diretto del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, essendo sufficiente la prova della ricezione da parte del destinatario.
  • Quando la cartella presupposta dall'intimazione di pagamento risulta validamente notificata e non impugnata, l'intimazione può essere contestata solo per vizi propri e non per invalidità attinenti all'atto presupposto.
  • L'eventuale censura sull'omessa notifica dell'atto presupposto è infondata se dagli atti emerge una notificazione rituale secondo la modalità prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
  • Se il giudizio di legittimità consente una decisione immediata senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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