Cassazione Civile, Ordinanza n. 28676/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione giudiziale concluso in esito a un precedente giudizio possessorio, con il quale una parte si era obbligata a rimuovere un cantiere esterno entro determinate date, prevedendosi una penale giornaliera in caso di ritardo. Poiché la rimozione non sarebbe avvenuta nei termini, il condominio e altri partecipanti ottennero un decreto ingiuntivo per il pagamento della penale; l'interessato propose opposizione sostenendo che il titolo non dovesse essere interpretato nel senso accolto dai giudici di merito, che la penale non fosse dovuta perché i lavori successivi non erano ricompresi nell'accordo, che in subordine la penale dovesse essere ridotta ex art. 1384 c.c. per la riduzione dell'ingombro del cantiere, e che mancassero i presupposti processuali e istruttori, compresa l'ammissibilità della prova scritta a base del monitorio e la mediazione obbligatoria. La Corte d'appello ha rigettato il gravame confermando la condanna; in cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, motivazione apparente, violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale, e violazione delle norme processuali per il mancato espletamento/ammesso delle prove testimoniali e della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi fossero, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito e dell'interpretazione del verbale di conciliazione, senza una specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici né un vizio motivazionale deducibile nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che la censura sulla riduzione della penale riproponeva un vizio di motivazione e una diversa lettura dei fatti, e che il quarto motivo non rispettava l'onere di specifica trascrizione dei capitoli di prova, oltre a non integrare violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La censura sull'interpretazione del contratto è scrutinabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente inadeguata; non è ammessa una mera contrapposizione tra interpretazioni possibili.
art. 1363 c.c.
Rientra nei criteri legali di interpretazione contrattuale la lettura sistematica del testo negoziale, la cui violazione deve essere specificamente dedotta.
art. 1364 c.c.
Il ricorrente lo invoca tra i canoni ermeneutici asseritamente violati, ma la Corte ribadisce che occorre indicare con precisione il modo della violazione.
art. 1366 c.c.
Il ricorrente lo richiama a sostegno dell'interpretazione conforme a buona fede, ma la Corte non ravvisa una censura specifica idonea a fondare il sindacato di legittimità.
art. 1384 c.c.
La riduzione della clausola penale richiede i presupposti di legge; la doglianza proposta è stata ritenuta, in concreto, una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia esplicitamente deciso prescindendo dal principio dispositivo o utilizzando prove non introdotte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
Il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé vizio di legittimità, salvo l'erronea attribuzione di valore di prova legale o l'applicazione di un criterio valutativo diverso da quello previsto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da radicale contrasto interno.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le violazioni di legge denunciate devono essere formulate in modo specifico e non possono mascherare richieste di riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per i vizi processuali e per le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la critica alla sufficienza della motivazione o alla valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente i dati rilevanti e i fatti storici asseritamente omessi.
art. 369 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale presidio dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 633 c.p.c.
Il ricorrente aveva contestato che il verbale di conciliazione potesse costituire prova scritta per il decreto ingiuntivo, ma la doglianza non è stata accolta dalla Corte nel quadro dell'inammissibilità complessiva.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo o di un contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente viziata; non basta sostenere che un'altra lettura sia più convincente.
- Per dedurre la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è necessario indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale punto la motivazione del giudice se ne sia discostata; la mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta in sentenza è inammissibile.
- La doglianza sulla riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: occorre dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti legali e la loro errata applicazione, non semplicemente una diversa lettura dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è oggi confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili come tali la insufficienza, la contraddittorietà o l'erroneità della motivazione sotto il profilo della mera valutazione delle prove.
- La censura per mancata ammissione della prova testimoniale richiede la puntuale trascrizione dei capitoli di prova e la dimostrazione della loro decisività; in assenza di tale specificità il motivo è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, esplicito disconoscimento del principio dispositivo, oppure attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
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