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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9466/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Castrignano impugnava la conferma della condanna per furto in luogo di privata dimora in concorso con GUARDIGLI Georgia (fatto del 14/01/2015). Ha dedotto due principali censure: (1) omessa verifica della credibilità della coimputata e chiamante in correità GUARDIGLI; (2) utilizzazione, in sede di giudizio, delle dichiarazioni rese dall'imputato richiamando precedenti dichiarazioni rese senza le garanzie di legge (nullità propagata). In memoria difensiva ha inoltre invocato l'applicazione della nuova disciplina dell'art. 131‑bis c.p. (d.lgs. n.150/2022) e della riforma dell'art. 53 legge n.689/81 per ottenere la non punibilità per particolare tenuità o una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato l'attendibilità delle dichiarazioni della GUARDIGLI e la loro rispondenza alle ampie dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in interrogatorio reso con le garanzie di rito (11/3/2015). Ha confermato il principio secondo cui la nullità delle dichiarazioni rese senza garanzie non si estende automaticamente agli atti successivi nei quali l'interessato, rispettando le garanzie procedurali, confermi quelle dichiarazioni richiamandole per relationem. Quanto alle richieste basate sulle modifiche normative (art. 131‑bis e art. 53 l. 689/81), la Corte ha ritenuto che: (a) l'art. 131‑bis novellato è norma sostanziale più favorevole e può applicarsi retroattivamente, ma la questione non è stata trattata in merito e il ricorrente non ha allegato elementi di fatto e diritto concreti per consentire l'esame d'ufficio; (b) la riforma dell'art. 53 prevede norme transitorie che disciplinano l'applicabilità per i procedimenti pendenti e le modalità per i procedimenti in Cassazione (istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità). Per tali ragioni la Corte non ha pronunciato sull'applicazione delle nuove misure. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis, cod. pen.

    art. 131‑bis, cod. pen.; modificato dall'art. 1, c.1, lett. c), n.1), d.lgs. n.150/2022

    La norma, novellata dal d.lgs. n.150/2022, è di natura sostanziale e amplia l'applicabilità della causa di non punibilità (ora a reati con pena minima pari o inferiore a 2 anni). Può trovare applicazione retroattiva come legge più favorevole, ma la sua operatività in Cassazione richiede che la questione sia adeguatamente dedotta nei gradi precedenti o sostenuta nel ricorso in modo specifico.

  • art. 53 legge 24/11/1981 n.689

    art. 53 l. n.689/1981; sostituito dall'art. 71, c.1, lett. a), d.lgs. n.150/2022

    La riforma ha ampliato i limiti per la sostituzione delle pene detentive brevi e ridefinito le sanzioni sostitutive; contiene norme transitorie che regolano l'applicabilità nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado e, per i procedimenti in Cassazione, impone la presentazione di istanza al giudice dell'esecuzione nei termini previsti.

  • art. 185, cod. proc. pen.

    Disciplina la comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti. La Corte ha precisato che la regola non impedisce che il testo linguistico di una precedente dichiarazione, incorporato in un successivo atto regolarmente formato, possa essere richiamato e confermato dall'interessato.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio della retroattività della legge penale più favorevole; motivo per cui la novella di natura sostanziale può trovare applicazione ai fatti commessi anteriormente.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di dichiarare d'ufficio l'applicazione della norma più favorevole e di annullare senza rinvio quando riconosce la sussistenza della causa di non punibilità.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 609, c.2 cod. proc. pen.

    Consente la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio in Cassazione di questioni relative a norme più favorevoli, purché la questione sia stata adeguatamente proposta; la Corte richiama la necessità di specificità nell'atto di impugnazione.

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    art. 620, c.1, lett. i) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando riconosce la fondatezza della questione di diritto dedotta e della causa di non punibilità; rimandata nei casi in cui la questione non sia adeguatamente emergente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o temerario; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).

  • art. 95, comma 1, d.lgs. n.150/2022

    art. 95, c.1 d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che prevede per i procedimenti pendenti in Cassazione l'obbligo, per l'interessato, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza per l'applicazione di pene sostitutive.

Massime di principio

  • La nullità delle dichiarazioni rese senza le garanzie previste non inficia automaticamente atti successivi nei quali lo stesso soggetto, con le necessarie garanzie, confermi quelle dichiarazioni richiamandole per relationem; tali conferme possono essere utilizzate come autonomo materiale probatorio.
  • Le valutazioni sulla credibilità delle persone offese o dei coimputati rese dal giudice di merito sono soggette a forte deferenza; la loro critica in Cassazione richiede una contestazione specifica e motivata della motivazione del giudice di appello.
  • Le modifiche normative di natura sostanziale più favorevoli (es. art. 131‑bis novellato) possono operare retroattivamente, ma in Cassazione l'applicazione d'ufficio è possibile solo se la questione emerge in modo chiaro dalla sentenza impugnata o è adeguatamente dedotta nel ricorso; meri richiami astratti o generici sono insufficienti e determinano inammissibilità.
  • Le norme transitorie introdotte dalle riforme (es. sulla sostituzione delle pene) possono prevedere procedure diverse per i procedimenti pendenti in primo/secondo grado e per quelli in Cassazione: occorre rispettare i termini e le modalità specifiche (es. istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità).
  • Per ottenere l'applicazione di istituti favorevoli in sede di impugnazione è necessario allegare elementi di fatto e diritto concreti che dimostrino la sussistenza dei presupposti; l'omissione di tali allegazioni rende il ricorso generico e inammissibile.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

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