Sentenza del 16/02/2015 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Giurisdizione - Iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti non tributari - Vizi sul procedimento di formazione - Giurisdizione tributaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di crediti di diversa natura, deducendo principalmente la mancata notifica della preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, essendo trascorso più di un anno dalla notifica di gran parte delle cartelle di pagamento. Ha inoltre contestato l'iscrizione su immobili costituiti in fondo patrimoniale, l'iscrizione per importi superiori al dovuto, la violazione degli artt. 12 e 77 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000. La Commissione ha precisato che i vizi relativi alla formazione dell'atto di iscrizione ipotecaria, anche quando l'ipoteca garantisca crediti non tributari, appartengono alla giurisdizione tributaria; restano invece devolute al giudice ordinario le contestazioni sulla legittimità dei singoli crediti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato nulla l'iscrizione ipotecaria, rilevando che, decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, l'ipoteca non poteva essere iscritta senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento. Ha quindi ordinato a Equitalia Sud S.p.A. l'immediata cancellazione dell'ipoteca, a proprie spese, con esonero di responsabilità del conservatore. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione non può essere iniziata se non è stata preceduta dalla notifica di un'intimazione ad adempiere.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che, quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, anche l'iscrizione ipotecaria, quale atto preordinato all'espropriazione forzata, richiede la preventiva intimazione di pagamento. La sua omissione rende illegittima e nulla l'iscrizione.
Art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore o del coobbligato.
L'iscrizione ipotecaria è stata considerata una misura cautelare e conservativa preordinata all'espropriazione forzata; pertanto deve rispettare anche le garanzie procedimentali previste dagli artt. 49 e 50 del decreto.
Art. 49 d.P.R. n. 602/1973
Riguarda l'espropriazione forzata in materia di riscossione.
La norma è stata richiamata per collegare l'iscrizione ipotecaria al procedimento esecutivo e per affermare l'applicabilità delle garanzie previste per l'avvio dell'esecuzione.
Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
Prevede la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui, anche prima dell'introduzione formale del comma 2-bis, l'amministrazione doveva comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca, consentendogli di pagare o presentare osservazioni.
Art. 170 d.P.R. n. 602/1973
Riguarda i limiti all'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Il motivo è stato dedotto dal contribuente, ma non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento della censura relativa alla mancata intimazione di pagamento.
Artt. 12 e 77 d.P.R. n. 602/1973
Sono stati invocati per contestare l'iscrizione di importi superiori a quelli dovuti; tali censure sono rimaste assorbite.
Art. 7 legge n. 212/2000
È stato richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e di trasparenza dell'atto, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 19667 del 18 settembre 2014
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla per violazione dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
La sentenza valorizza il diritto del contribuente a essere preventivamente informato e a interloquire prima dell'iscrizione ipotecaria, anche nel regime anteriore all'introduzione dell'art. 77, comma 2-bis.
Massime di principio
- Le contestazioni sui vizi procedurali dell'iscrizione ipotecaria, come la mancata intimazione o la mancata comunicazione preventiva, rientrano nella giurisdizione tributaria anche se l'ipoteca garantisce crediti non tributari.
- Le contestazioni sull'esistenza, sull'ammontare o sulla legittimità sostanziale dei singoli crediti possono invece appartenere alla giurisdizione ordinaria, secondo la natura del credito.
- Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, l'iscrizione ipotecaria richiede la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere; in mancanza, l'iscrizione può essere dichiarata nulla.
- L'amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere preventivamente l'intenzione di iscrivere ipoteca e di pagare o presentare osservazioni, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale.
- L'accertamento dell'illegittimità non comporta automaticamente la cancellazione materiale dell'ipoteca: occorre un provvedimento del giudice che ne ordini la cancellazione.
- Quando una censura procedurale decisiva determina l'annullamento dell'iscrizione, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati.
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