Sentenza n. 4762/2026 - Napoli, Sezione 6
Per vedere riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi in relazione alla richiesta formulata a mezzo pec in data 03.02.2026 al Comune intimato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e riscontro parziale del Comune sull’istanza di accesso documentale relativa a un sinistro stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del danneggiato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere la documentazione richiesta al Comune con istanza del 3 febbraio 2026, protocollata il 4 febbraio 2026, in relazione al sinistro stradale nel quale era deceduto il figlio minore. La richiesta riguardava la documentazione amministrativa relativa alla colonnina elettrica installata sulla strada, gli eventuali interventi effettuati sul manto stradale, i verbali della Polizia Municipale e ogni altro atto utile alla ricostruzione del sinistro, oltre alle informazioni sui punti luce di pubblica illuminazione. Il Comune non aveva risposto entro trenta giorni, sicché il ricorrente ha dedotto il proprio interesse difensivo, funzionale alla verifica di eventuali responsabilità dell’ente gestore della strada e alla costituzione di parte civile nel procedimento penale. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha fornito un riscontro, dichiarando di non avere rinvenuto documentazione sulla colonnina elettrica e comunicando le informazioni sui punti luce. Il ricorrente ha tuttavia contestato la completezza del riscontro, evidenziando, anche mediante fotografie con data certa, la presenza della Polizia Municipale il 3 gennaio 2026 durante lavori di ripristino del manto stradale nel luogo del sinistro, e chiedendo di verificare l’eventuale esistenza del verbale relativo a tale intervento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte accolto il ricorso. Quanto alle informazioni sui punti luce e alla documentazione relativa alla colonnina elettrica, il giudice ha ritenuto soddisfatto l’interesse ostensivo, poiché il Comune aveva fornito le informazioni richieste e aveva attestato espressamente di non avere rinvenuto alcuna documentazione nei propri uffici. La dichiarazione dell’amministrazione sull’inesistenza o irreperibilità dei documenti soddisfa l’interesse all’accesso anche in forma negativa e non consente al giudice di ordinare l’esibizione di atti non esistenti o non detenuti, né di imporre all’amministrazione di reperire documenti presso altri soggetti o di svolgere attività istruttorie diverse dal mero recupero e riproduzione dei documenti detenuti. Quanto invece agli eventuali verbali relativi all’intervento della Polizia Municipale del 3 gennaio 2026, il TAR ha accolto il ricorso. La risposta della Polizia Municipale, riferita soltanto alla mancata presenza al momento del sinistro e alla conseguente assenza di verbali dell’immediatezza, non chiariva se fosse stato redatto un verbale del successivo sopralluogo o dell’attività di supervisione dei lavori. Alla luce della fotografia prodotta dal ricorrente, il Comune è stato quindi obbligato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a esibire la copia del verbale dell’intervento del 3 gennaio 2026 oppure, ove inesistente, a fornire una specifica attestazione di tale circostanza. Le spese sono state compensate in ragione del riscontro amministrativo fornito a breve distanza dalla scadenza del termine e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso, nonché delle peculiarità del caso concreto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato utilizzato per ottenere l’ostensione della documentazione non integralmente fornita dal Comune.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
diritto a ricevere una copia di un atto già esistente e detenuto
L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi già esistenti e detenuti dall’amministrazione destinataria al momento della richiesta.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
L’amministrazione non è tenuta a reperire documenti presso altre amministrazioni o soggetti né a svolgere complesse attività istruttorie diverse dal recupero dei documenti presenti nei propri archivi e dalla loro riproduzione.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., la dichiarazione espressa dell’amministrazione di non detenere o non avere rinvenuto i documenti richiesti soddisfa l’interesse all’accesso in forma negativa, purché l’amministrazione assuma la responsabilità della veridicità dell’attestazione; il giudice non può ordinare l’esibizione di documenti inesistenti o non detenuti.
- L’accesso documentale ha a oggetto documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione al momento della richiesta e non impone all’amministrazione di reperire atti presso altri soggetti o di svolgere attività istruttorie complesse diverse dalla ricerca nei propri archivi e dalla riproduzione dei documenti.
- Quando la dichiarazione amministrativa di inesistenza o assenza dei documenti è ambigua o riguarda soltanto una parte dell’attività indicata nell’istanza, e il richiedente fornisce elementi concreti sull’esistenza di un diverso intervento amministrativo, il giudice può ordinare l’esibizione del relativo documento oppure una specifica attestazione della sua inesistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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