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Sentenza

Sentenza n. 4100/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 4203/2023, depositata e resa pubblica il 06.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9116/2023.

Giustizia amministrativa202504307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che aveva imposto l'attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha documentato la produzione della copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la presenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione in data 8 luglio 2025 e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'inottemperanza del Ministero risultava incontestata e l'an e il quantum del credito erano certi, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 2.000,00, pari a € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta del docente, che costituisce un contributo per aggiornamento e formazione e non un corrispettivo. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rito per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta, respingendo invece la domanda di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione, non corrispettivo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto tempestivo poiché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, riconosciuta per ciascun anno scolastico nell'importo di € 500,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell'azione, compreso il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inottemperanza e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del giudicato, e il contenuto della condanna è determinato nell'an e nel quantum, il giudice può ordinare direttamente l'adempimento indicando l'attività concreta da compiere e il termine entro cui provvedere.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente, il termine per l'intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la carta del docente è qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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