Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26106/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un giudice di pace aveva intimato a una cliente il pagamento di somme dovute alla società creditrice a titolo di corrispettivo per servizi prestati. L’opposizione della debitrice era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. In Cassazione la ricorrente deduceva quattro censure: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il tribunale aveva deciso immediatamente la causa in forma semplificata nonostante fosse stato chiesto rinvio per comparse conclusionali e discussione; 2) violazione dell’art. 1182 c.c. e dell’art. 20 c.p.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto corretta la competenza territoriale del giudice adito applicando il criterio del domicilio del creditore, pur in presenza di un credito asseritamente illiquido; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito ritenuto provato il credito sulla base di documentazione unilateralmente formata e non idonea a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere il tribunale considerato gli elementi probatori relativi ai pretesi inadempimenti della società creditrice e il loro rilievo nei rapporti tra le parti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’eventuale erronea applicazione del rito ex art. 281-sexies c.p.c. era sanata dalla mancata opposizione della parte all’invito a discutere oralmente la causa e dalla mancata richiesta del termine per le conclusionali; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il credito era stato correttamente qualificato come liquido, essendo riferito a prestazioni determinate da una tabella predeterminata, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo di adempimento ex art. 1182, comma 3, c.c.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché censurava in realtà la valutazione delle prove e non una vera violazione dell’art. 2697 c.c.; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto anche sulla mancata prova di danni economicamente valutabili derivanti dagli asseriti inadempimenti della controparte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 352 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la mancata opposizione della parte all’invito alla discussione ha sanato l’eventuale irregolarità procedurale

  • art. 281-sexies c.p.c.

    L’erronea adozione del rito decisorio immediato è stata ritenuta sanabile se la parte non si oppone e non chiede i termini per le conclusionali

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa

  • art. 1182 c.c.

    Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, ai fini della competenza e della mora ex re, sono solo quelle liquide, cioè determinate dal titolo o determinabili con criteri non discrezionali

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato per la competenza territoriale, da coordinare con il criterio di cui all’art. 1182 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inidonea perché diretta contro la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra violazione dell’onere della prova

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per qualificare alcuni motivi come dedotti per violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità del procedimento e della sentenza

  • art. 360 n. 2 c.p.c.

    Richiamato nella formulazione del motivo sulla competenza e sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha riqualificato la censura

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    I presupposti della competenza per materia/territorio in relazione alla liquidità del credito sono accertati in base allo stato degli atti

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la mera valutazione delle prove

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è un non motivo e comporta inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà titolo all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’eventuale erronea adozione del modello decisorio ex art. 281-sexies c.p.c. è sanata se, all’invito alla discussione orale, la parte non si oppone e non richiede i termini per il deposito delle conclusionali, poiché tale comportamento processuale esprime acquiescenza alla scansione procedimentale seguita.
  • Ai fini della competenza territoriale nelle obbligazioni pecuniarie, il criterio del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. opera solo per crediti liquidi, ossia determinati nel titolo o determinabili con criteri oggettivi e non discrezionali, verificabili allo stato degli atti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l’onere della prova alla parte non onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre invece quando si contesta la ponderazione delle prove o la preferenza accordata ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri.
  • In cassazione il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il vizio denunciato deve essere concretamente identificato e criticamente misurato sulle ragioni della decisione.
  • Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la precisa indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è sufficiente riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio o una generica critica alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniInadempimentoMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.