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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23625/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto inammissibile la censura di travisamento della prova, proposta senza l'integrale allegazione dell'atto dichiarativo richiamato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il tentativo di vendita di occhiali privi del marchio CE, contestando in particolare un dedotto travisamento della prova. Il ricorrente ha sostenuto che la decisione di merito non avesse correttamente valutato gli elementi probatori, ma ha fondato tale doglianza solo su uno stralcio dell'atto dichiarativo richiamato, senza allegarne l'integrale contenuto. La Corte ha rilevato che, in tema di travisamento della prova basato su dati dichiarativi, è necessaria l'allegazione integrale dell'atto e non di un mero estratto; ha inoltre valorizzato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata relativo alla mancata consegna, da parte dell'imputato, della documentazione attestante la regolarità dell'apposizione del marchio CE, elemento ritenuto significativo ai fini della configurazione del reato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale base del tentativo di vendita di prodotti privi del marchio CE; la decisione presuppone la configurabilità del tentativo rispetto alla vendita contestata.

  • art. 515 c.p.

    norma sostanziale di riferimento per la vendita di cose con segni mendaci o difformi; nel caso concreto collegata alla contestazione per occhiali privi del marchio CE.

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova, quando fondato su elementi dichiarativi, è deducibile in cassazione solo se l'atto dichiarativo è allegato integralmente, non essendo sufficiente il deposito di un mero stralcio.
  • La censura di travisamento della prova non può essere proposta in modo astratto o parziale: deve confrontarsi con il contenuto completo dell'atto probatorio asseritamente travisato.
  • Ai fini della configurazione del tentativo di vendita di merce irregolare, la mancata produzione della documentazione idonea a dimostrare la regolarità del marchio CE può costituire elemento significativo valutabile dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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