Cassazione Penale, Ordinanza n. 01291/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto della decisione di merito non modificata, la condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta. Ha inoltre disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso privo di specificità e basato su una critica solo apparente alla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo deduceva la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D. 267/1942, sostenendo in sostanza che il danno non sarebbe stato tale da escludere la particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non deducibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione ritenuta immune da vizi.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione di bancarotta fraudolenta in ambito fallimentare.
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942
Norma indicata quale disposizione incriminatrice per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata nel capo di imputazione.
art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942
Richiamato ai fini del trattamento sanzionatorio aggravato/connesso al reato fallimentare contestato.
art. 219, comma 3, R.D. 267/1942
Disposizione invocata dalla difesa per ottenere l'attenuante della particolare tenuità del danno, ritenuta non applicabile nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della decisione di merito; deduzioni meramente apparenti o assertive non assolvono tale funzione e rendono il motivo inammissibile.
- Ai fini dell'attenuante fondata sulla particolare tenuità del danno in materia di bancarotta, il giudice di merito può valorizzare anche il solo valore dei beni distratti, prescindendo dall'entità del passivo, se tale valore non consente di qualificare il danno come di particolare tenuità.
- Quando la motivazione della corte di merito esclude in modo ragionato la particolare tenuità del danno, la censura in cassazione che miri a ottenere una diversa valutazione del merito è inammissibile se non evidenzia reali vizi logici o giuridici.
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