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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47416/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) che li aveva condannati per tentato furto aggravato (artt. 110, 56, 624 e 625 n.2 c.p.). Hanno sollevato tre censure: (1) nullità/invalidità della procura speciale rilasciata al difensore per la definizione del processo con pena concordata, perché generica e non specifica circa il rito; (2) carenza di prove sull'aggravante della violenza sulle cose, poiché non sarebbe emerso alcun danneggiamento del lucchetto o della telecamera; (3) invalidità della querela perché la denunciante si era qualificata come proprietaria senza allegare documenti a prova della titolarità dell'officina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., le possibilità di impugnazione della sentenza di patteggiamento sono tassative e limitate a specifici motivi; molte delle censure sollevate esulano da tali limiti. Quanto al primo motivo, pur ammissibile sul piano formale, è stato però ritenuto infondato nel merito: la procura per la richiesta di "riti alternativi" è stata considerata sufficientemente determinata per includere anche la facoltà di richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. I secondi e terzi motivi sono stati considerati inammissibili perché implicano valutazioni probatorie o questioni non ricorribili in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento (erronea qualificazione non manifestamente eccentrica; vizio di querela non sindacabile in questa sede). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Qui è il rito con cui è stata definita la responsabilità degli imputati.

  • art. 446 cod. proc. pen.

    la volontarietà della richiesta o del consenso

    Impone al giudice di verificare la volontarietà della richiesta di riti alternativi e, se opportuno, disporre la comparizione personale dell'imputato; funge da presidio per la consapevolezza del consenso.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Limita tassativamente i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento; molte censure di merito o probatorie sono quindi inammissibili.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti della procura; la Corte ha ritenuto che non siano richieste formule rituali e che l'indicazione dell'oggetto (es. "riti alternativi") possa essere sufficiente a definire il mandato.

  • art. 625, comma 2, cod. pen.

    Aggravante relativa al danneggiamento o alla violenza sulle cose nel reato di furto: la Corte ha ritenuto che la qualificazione contestata non fosse manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione e che, pertanto, la censura non fosse idonea a fondare la cassazione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto; richiamata come capo di imputazione principale rispetto al patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di non punibilità (ad es. querela mancante): la Corte ha ricordato che il vizio inerente alla querela non è sindacabile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, per effetto della limitazione dell'art. 448, comma 2-bis.

Massime di principio

  • La possibilità di impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento è molto limitata: verificare sempre se la censura rientra nei motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. prima di proporre ricorso.
  • Una procura conferita al difensore con indicazione generica di "riti alternativi" può essere interpretata come comprendente anche il potere di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; per evitare contestazioni, è comunque consigliabile che la procura indichi espressamente l'oggetto (es. "richiesta di applicazione della pena").
  • Le questioni di merito e le valutazioni probatorie (es. sull'esistenza del danno o sulla sussistenza dell'aggravante) sono, in genere, difficilmente proponibili in cassazione contro il patteggiamento, salvo che la diversa qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto all'imputazione.
  • La mancanza o i vizi della querela non costituiscono normalmente motivo idoneo per la cassazione della sentenza di patteggiamento per effetto delle limitazioni normative: tali questioni vanno sollevate, ove possibile, nelle sedi compatibili e precocemente nel processo.
  • Per proteggere la validità del patteggiamento, il giudice deve accertare la volontarietà dell'imputato; se vi è dubbio, è utile richiedere la comparizione personale dell'imputato e documentare chiaramente il consenso nel verbale.

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