Cassazione Penale, Ordinanza n. 04962/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che la memoria depositata non aggiungeva elementi decisivi ai fini dell'accoglimento. La decisione di merito impugnata resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 24/02/2025. Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza di appello per la mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, sostenendo che tale omissione avesse leso il contraddittorio. Il secondo motivo contestava l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito servendosi di un'arma, ma la censura riproduceva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello e già disattese dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato alla luce della giurisprudenza consolidata e il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
le conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello
nel giudizio di appello cartolare la mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero integra una nullità generale a regime intermedio, ma la relativa doglianza non è deducibile dalla difesa per difetto di interesse all'osservanza della disposizione violata
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, l'omessa formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero costituisce una nullità generale a regime intermedio, ma il vizio non è deducibile dalla difesa quando manchi un interesse concreto e attuale all'osservanza della disposizione violata.
- In cassazione, il motivo che si limita a riprodurre censure già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La memoria depositata in sede di legittimità non può sanare l'inammissibilità del ricorso se non introduce elementi realmente decisivi e pertinenti rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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