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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18667 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione Irpeg-Iva, sostenendo: la decadenza dell'Amministrazione per la tardiva formazione del ruolo e notificazione della cartella; la violazione del termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario; e la carenza o assoluta insufficienza di motivazione della cartella e delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la disciplina transitoria introdotta dalla L. n. 156 del 2005 consentiva, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notificazione della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La cartella, notificata il 31 gennaio 2005 in relazione alla dichiarazione Irpeg-Iva dell'anno 2000, è stata quindi ritenuta tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché la società non aveva riprodotto le parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la questione asseritamente non esaminata. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 2.200 euro, oltre accessori, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Riguarda i termini e le modalità di notificazione della cartella di pagamento; la società ne invocava la violazione per sostenere la decadenza della riscossione.

  • L. n. 156 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter

    La notificazione delle cartelle deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le cartelle relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

    La disciplina transitoria è stata applicata anche ai procedimenti ancora pendenti, stabilendo il termine entro cui l'Amministrazione doveva notificare la cartella.

  • D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    Ha introdotto la disciplina transitoria dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle, in attuazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale.

  • Art. 132 c.p.c.

    La società lo richiamava per contestare l'omessa o insufficiente motivazione delle sentenze; la Corte non ha accolto la censura e ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, invocato dalla società con riferimento alla cartella di pagamento.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Stabilisce obblighi di motivazione e di indicazione degli elementi essenziali degli atti tributari, richiamati dalla società per contestare la cartella.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società, relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.

Massime di principio

  • Per verificare la decadenza della cartella occorre individuare la disciplina temporale applicabile alla dichiarazione e considerare eventuali norme transitorie sopravvenute: nel caso esaminato, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 valeva il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione.
  • Le norme transitorie sui termini di notificazione delle cartelle possono applicarsi anche ai procedimenti già pendenti, non soltanto alle situazioni ancora nella fase amministrativa.
  • Nel ricorso per cassazione vige il principio di autosufficienza: chi denuncia l'omessa pronuncia o l'omessa valutazione di una questione deve riportare nel ricorso le parti essenziali degli atti processuali precedenti che dimostrano di averla tempestivamente dedotta.
  • La contestazione della motivazione della cartella deve essere specifica e deve indicare quali elementi mancano e perché impediscono al contribuente di comprendere la pretesa tributaria; una censura generica rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • La tempestività della cartella deve essere verificata sulla base delle date rilevanti, tra cui anno della dichiarazione, formazione del ruolo, consegna al concessionario e notificazione, applicando il termine previsto dalla normativa vigente e transitoria.

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