Sentenza n. 4361/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 185/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA COLAMEO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 8349/2023, PUBBLICATA IN DATA 19.01.2024, NOTIFICATA IN DATA 23.03.2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 185/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione del 23 marzo 2024 e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento, con corresponsione del beneficio o del relativo controvalore pecuniario, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato. Ha verificato il rispetto dei termini processuali dell’azione e la rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto dalla sentenza civile per la fruizione del beneficio, l’amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l’inerzia amministrativa non può ritorcersi a vantaggio dell’amministrazione inadempiente. È stato nominato sin d’ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, ove necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni relative alla trattazione camerale dell’azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, oggetto dell’accertamento contenuto nella sentenza civile da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio non può più essere rispettato per effetto dell’inerzia dell’amministrazione, l’obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali, se la prestazione ha natura fungibile. L’amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità temporanea di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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