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Sentenza

Sentenza n. 1310/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 22/03/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata in data 05.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 22 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 72/2024, relativa al pagamento del beneficio della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 72/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia civile aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere al primo ricorrente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi, e alla seconda ricorrente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi. Dopo la notificazione del ricorso, il primo ricorrente ha ricevuto quanto dovuto; la seconda ricorrente ha invece dedotto e documentato il perdurante inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali era decorso. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del primo ricorrente, avendo egli ricevuto le somme spettanti. Nei confronti della seconda ricorrente ha accolto il ricorso, dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile e ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi dovuti dalle singole scadenze al saldo, detraendo gli eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere ricalcolati secondo il titolo giudiziale e la legge. Sono stati inclusi anche gli ulteriori accessori di legge e gli oneri aventi titolo nel provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Non è stata riconosciuta un'ulteriore penalità, poiché il giudicato aveva già previsto la maturazione degli interessi fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità degli inadempimenti dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di adempiere e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare la decorrenza e la misura degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, nel giudizio amministrativo, la regolazione delle spese e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili, tra cui la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia dato integrale esecuzione all'obbligo pecuniario accertato dal titolo, una volta decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve determinare l'obbligo conformativo sulla base del titolo giudiziale e della legge, ma i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto alla quantificazione del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo le date di decorrenza e i parametri applicabili.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente al ricorrente che, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, abbia ricevuto integralmente le somme riconosciute dal giudicato; il giudizio può invece proseguire nei confronti degli altri creditori rimasti insoddisfatti.
  • La maturazione degli interessi prevista dal titolo giudiziale fino all'effettivo saldo può rendere non necessaria l'applicazione di un'ulteriore penalità per l'inadempimento, quando il giudice ritenga già adeguatamente tutelata la posizione del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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