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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)

La controversia

La vicenda origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, degli estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, con accoglimento del ricorso in primo grado. L'ente di riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile ritenendo invalida la costituzione dell'ente perché assistito da un avvocato del libero foro e non dall'Avvocatura dello Stato, assumendo che mancasse la prova del potere di rappresentanza e che fosse necessaria una specifica legittimazione formale. In cassazione l'ente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 4-nonies del d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere invalida la difesa a mezzo di avvocato del libero foro e nel richiedere formalità e allegazioni non necessarie, alla luce della disciplina normativa e del principio già affermato dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro discende dalla disciplina legislativa e convenzionale applicabile, senza necessità di allegare o provare specificamente in giudizio i presupposti interni della scelta, né di produrre la convenzione o delibere interne. Ha inoltre richiamato la norma di interpretazione autentica dell'art. 4-nonies del d.l. n. 34/2019, che chiarisce l'ambito della necessità della delibera motivata. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per denunciare la violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio di appello.

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale disciplina del patrocinio davanti alle commissioni tributarie, ancora applicabile per l'ente riscossore secondo la normativa richiamata in sentenza.

  • art. 4-nonies d.l. 30 aprile 2019, n. 34 conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    Prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, di avvocati del libero foro secondo criteri generali, oppure di propri dipendenti delegati nei casi consentiti.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La delibera motivata è richiesta solo se l'Agenzia, pur in controversie riservate convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato, intende non avvalersene; non è invece richiesta nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura né quando la lite non sia riservata convenzionalmente.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamati come parametri da rispettare quando l'Agenzia si avvale di avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida quando la scelta rientra nell'ambito consentito dalla disciplina legislativa e convenzionale applicabile, senza che sia necessario allegare o provare specificamente in giudizio gli atti interni che hanno determinato la scelta del difensore.
  • La necessità di una delibera motivata ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 opera solo quando la controversia sia tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda comunque non avvalersene; tale formalità non è richiesta quando l'Avvocatura sia indisponibile o quando la lite non rientri tra quelle riservate.
  • In tema di rappresentanza processuale dell'ente riscossore, la verifica della validità del mandato difensivo deve essere condotta alla luce della fonte normativa e convenzionale che disciplina il rapporto tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, escludendosi pretese formalistiche non previste dalla legge.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserito difetto di ius postulandi è erronea se fondata sulla sola circostanza che l'ente sia assistito da un avvocato del libero foro, senza considerare che tale modalità difensiva è astrattamente consentita dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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