Sentenza n. 230/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al pagamento di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023, per un valore di € 500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 dicembre 2024, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 500,00. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere anche all’allocazione della somma in bilancio, ove necessario, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non opportuna per la già disposta nomina del commissario ad acta, per le ragioni ostative connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico, nonché per la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto anche in relazione alla situazione della finanza pubblica, alla complessità dell’adempimento e alla già disposta nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la sentenza può quindi essere validamente notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Il riferimento evidenzia che l’attivazione della Carta elettronica si realizza mediante un procedimento articolato che coinvolge anche soggetti esterni e strutture centralizzate.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione nel caso deciso.
- Quando il titolo esecutivo è stato validamente notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed è comprovato il passaggio in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, specificando le attività necessarie per l’integrale esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all’adempimento, inclusa l’allocazione delle risorse in bilancio ove manchi uno stanziamento specifico.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione e il commissario devono porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la complessità e serialità del procedimento di adempimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti e le condizioni della finanza pubblica, soprattutto quando sia già stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
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