Cassazione Civile, Ordinanza n. 18880/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto che gli fossero riconosciuti, ai fini previdenziali, i contributi asseritamente versati dalla società per il periodo 1.8.2015-30.6.2018, con conseguente riliquidazione dei ratei e corretta erogazione della NASpI. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo non provata l’effettiva subordinazione del rapporto: il ricorrente era socio della società ed aveva anche rivestito il ruolo di amministratore; erano state prodotte solo buste paga, giudicate insufficienti a dimostrare l’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, mancando specifiche allegazioni e prove sulle concrete modalità della prestazione, sugli orari, sulla sede e sulla soggezione a eterodirezione. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il ricorrente ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo del riconoscimento del rapporto subordinato e dei contributi, nonché errata valutazione della ripartizione dell’onere probatorio, invocando gli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e, in sostanza, l’art. 2697 c.c. La Corte ha rilevato che la censura sul vizio motivazionale era preclusa dalla c.d. doppia conforme e che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente non aveva chiarito in che modo i giudici di merito avessero invertito l’onere della prova, risolvendosi la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito e degli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, sotto la veste del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., fosse precluso per effetto della doppia conforme tra primo e secondo grado; inoltre ha escluso una reale denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la censura non indicava una vera inversione dell’onere probatorio ma contestava soltanto la lettura delle prove e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
"soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro"
La subordinazione richiede l’assoggettamento personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e non solo al risultato.
art. 2697 c.c.
La censura per violazione dell’onere della prova è ammissibile solo se si deduce un’erronea ripartizione dell’onere probatorio; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il mezzo per denunciare violazioni di legge, ma non consente di ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"per omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Il vizio è configurabile solo nei limiti del nuovo testo dell’articolo e, nel caso di doppia conforme, resta comunque precluso nei termini previsti dall’art. 348 ter c.p.c.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura in cassazione per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 380 bis c.p.c.
La Corte ha definito il ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità formulata dal consigliere delegato.
art. 96 c.p.c.
Poiché il giudizio di legittimità è stato definito conformemente alla proposta, la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, la prova deve riguardare la concreta soggezione del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; la mera produzione di buste paga, senza ulteriori elementi sulle modalità effettive della prestazione, può essere insufficiente.
- Quando il giudice di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base della stessa ricostruzione fattuale, il ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile per il divieto derivante dalla c.d. doppia conforme.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha realmente invertito l’onere della prova; non è invece deducibile per contestare la diversa valutazione delle prove o la lettura degli atti compiuta dal merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio, poiché la valutazione delle risultanze di causa è attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.
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