Sentenza n. 629/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1545/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1545/2023, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.000,00. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.000,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, su istanza del creditore. Il commissario dovrà determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento della prestazione economica riconosciuta al docente e oggetto della condanna contenuta nel titolo da eseguire.
art. 324 c.p.c.
passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione devono decorrere 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
sentenza dotata di attestazione di conformità
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza notificata in copia conforme.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo posto a suo carico.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, l’esecuzione giudiziale del titolo può essere intrapresa solo dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato e decorso il termine dilatorio, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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