Ordinanza n. 1237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza parziale n. 10296, pubblicata il 24 dicembre 2025, pronunziata sui ricorsi riuniti proposti da Consip S.p.a. (R.G. N. 7096/2025) ex art. 112, comma 5, c.p.a. e dal Consorzio Innova Soc. Coop (R.G. N. 7025/2025) per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6641 del 25 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza parziale del Consiglio di Stato n. 10296 del 24 dicembre 2025, resa nei giudizi di ottemperanza relativi alla sentenza n. 6641 del 25 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata proposta domanda cautelare incidentale nel giudizio di revocazione della sentenza parziale n. 10296 del 24 dicembre 2025, avente ad oggetto la sospensione della sua efficacia. La controversia si colloca nell'ambito della procedura Consip e della sottoscrizione della relativa convenzione. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di revocazione né le specifiche censure rivolte alla sentenza revocanda; risulta invece che la parte appellante abbia chiesto, in via cautelare, di impedirne temporaneamente l'efficacia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza revocanda. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente l'interesse alla sottoscrizione della convenzione, valorizzando la risalenza della procedura. Ha inoltre considerato che l'interesse della ricorrente, qualora fosse riconosciuto fondato nel successivo giudizio di merito, potrebbe essere soddisfatto mediante il risarcimento del danno per equivalente monetario. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 9 giugno 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata nell'ambito del giudizio di revocazione; l'ordinanza ne ha disposto il rigetto mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 112, comma 5, c.p.a.
Richiamato per individuare uno dei giudizi di ottemperanza dai quali trae origine la sentenza parziale oggetto di revocazione; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla sospensione dell'efficacia di una pronuncia, il giudice deve bilanciare gli interessi contrapposti e può negare la sospensione quando prevalga l'interesse alla prosecuzione dell'attività amministrativa o contrattuale, avuto riguardo alla risalenza della procedura.
- La possibilità di ottenere, ove la domanda di merito sia accolta, il ristoro dell'interesse leso mediante risarcimento per equivalente monetario costituisce elemento idoneo a escludere la prevalenza dell'esigenza cautelare di sospensione.
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