Sentenza n. 1557/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta avente riferimento -OMISSIS- nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito delle quote del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento anche in sede cautelare. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca fosse stata notificata soltanto al datore di lavoro e non al lavoratore, nonostante l’Amministrazione disponesse di un valido indirizzo per le comunicazioni e dovesse consentirgli la partecipazione procedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 22 del d.lgs. 286/1998, nonché carenza di motivazione, sostenendo che, poiché la mancata assunzione dipendeva dalla cessazione dell’attività e quindi da una causa non imputabile allo straniero, la Prefettura avrebbe dovuto applicare la circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e convocarlo per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, anziché revocare il nulla osta senza svolgere un’istruttoria su tale richiesta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato in fatto, poiché dagli atti risultava che il 18 luglio 2025 la comunicazione di avvio del procedimento di revoca era stata notificata anche al lavoratore, presso l’indirizzo PEC da lui comunicato il 23 maggio 2025. Non vi è stata quindi lesione del diritto di partecipazione. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il provvedimento di revoca era adeguatamente motivato e aveva esaminato la richiesta di permesso per attesa occupazione. Il TAR ha ritenuto che tale permesso presupponga la precedente instaurazione e successiva cessazione di un rapporto di lavoro, mentre nel caso concreto il lavoratore non aveva mai ottenuto un titolo di soggiorno né instaurato il rapporto, essendo titolare soltanto di una promessa occupazionale. Il contratto di soggiorno avrebbe inoltre dovuto essere sottoscritto con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta; consentire la sostituzione del datore o l’instaurazione di un rapporto diverso avrebbe eluso la disciplina dei flussi e alterato la programmazione numerica degli ingressi. Il ricorrente non aveva neppure allegato di disporre ab origine di una diversa opportunità lavorativa idonea a consentire la stipula del contratto entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998. La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 non poteva derogare alla disciplina legislativa, anche alla luce delle modifiche normative sopravvenute. La precedente ordinanza cautelare aveva accolto la domanda solo in considerazione del pregiudizio derivante dall’esecuzione, lasciando impregiudicata la valutazione del fumus. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e la partecipazione procedimentale sono rispettate quando l’avvio del procedimento di revoca è notificato anche al lavoratore presso l’indirizzo PEC da lui comunicato all’Amministrazione.
art. 3 d.lgs. 286/1998
La disciplina degli ingressi per lavoro è inserita in una programmazione numerica annuale; l’instaurazione di rapporti di lavoro estranei alla procedura dei flussi può alterare tale logica programmatoria.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore
La richiesta di nulla osta resta collegata al datore di lavoro che ha promosso la procedura e che deve confermarla.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno
Il contratto di soggiorno deve essere stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta; la mancata stipula determina, nel caso esaminato, la revoca del nulla osta.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la precedente valida instaurazione di un rapporto di lavoro, successivamente cessato; non si applica quando il rapporto non è mai iniziato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione richiede comunque che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la precedente valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione; non può essere rilasciato allo straniero il cui rapporto non sia mai iniziato e che sia rimasto titolare soltanto di una promessa occupazionale.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro, non sussiste violazione della partecipazione procedimentale quando la comunicazione di avvio è notificata anche al lavoratore presso l’indirizzo PEC da lui comunicato all’Amministrazione, anche se una precedente comunicazione era stata indirizzata soltanto al datore di lavoro.
- Il contratto di soggiorno deve essere stipulato con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta; la sopravvenuta indisponibilità di tale datore non consente, al di fuori dei presupposti legislativi, di sostituire il rapporto con un diverso rapporto di lavoro o di ottenere per ciò solo un permesso per attesa occupazione.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro richiedente, quando il rapporto di lavoro non sia stato instaurato, giustifica la revoca del nulla osta al lavoro.
- Una circolare amministrativa non può derogare alle condizioni stabilite dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La tutela della programmazione numerica degli ingressi per lavoro impedisce di utilizzare la procedura del nulla osta per consentire l’ingresso o la permanenza sulla base di un rapporto lavorativo diverso da quello considerato nell’ambito delle quote assegnate.
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