Sentenza n. 13864/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 10030/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.01.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10030/2023, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10030/2023, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nelle conclusioni del ricorso, condannando il Ministero alla corresponsione della prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il valore nominale complessivo indicato nelle conclusioni era di 2.500 euro, corrispondente a cinque anni scolastici. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato civile. Il giudice ha ritenuto rilevante l’allegato inadempimento della parte resistente e la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, della corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha inoltre precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato civile da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve assicurare l’esecuzione del diritto riconosciuto da un giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati nel titolo esecutivo.
- Quando il ricorrente deduce l’inadempimento di un giudicato e l’amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti o prova della corretta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- L’ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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