Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2025, a mezzo posta elettronica certificata protocollo.prefbo@pec.interno.it, con il quale è stato revocato il nulla osta -OMISSIS- rilasciato nei confronti dello straniero -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la revoca del nulla osta, deducendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato il bilancio economico, la regolarità contributiva e i contratti in essere; che non sarebbe stato acquisito il parere della Direzione provinciale del lavoro sulla congruità del numero di richieste rispetto alla capacità economica dell’impresa; e che non sarebbe stata provata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. La revoca era motivata, da un lato, dall’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro rispetto al numero complessivo di istanze presentate e, dall’altro, dalla mancanza della ricevuta della richiesta o del certificato di idoneità alloggiativa, del DURC valido e di un’asseverazione completa. L’impresa non ha formulato una specifica censura contro la carenza della documentazione relativa all’alloggio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il provvedimento era plurimotivato e la legittimità di uno solo dei motivi autonomi era sufficiente a sostenerlo. In particolare, la mancata produzione della ricevuta della richiesta o del certificato di idoneità alloggiativa non è stata specificamente contestata e l’impresa non ha dimostrato di avere adempiuto al relativo obbligo documentale. Anche la valutazione della capacità economico-patrimoniale è stata ritenuta legittima: l’Amministrazione aveva acquisito il supporto dell’Ispettorato territoriale del lavoro e aveva considerato il reddito dichiarato, il volume d’affari, le passività e il numero di istanze già accolte. Il reddito dichiarato per il 2024 era pari a 22.284 euro, il volume d’affari risultava pari a 58.179 euro a fronte di acquisti per 22.405 euro e, nel bilancio 2025, a fronte di un fatturato di 85.435 euro risultavano passività per 65.002,89 euro e un utile di 20.432,11 euro. Tali dati non evidenziavano una capienza economico-patrimoniale sufficiente per un’ulteriore istanza, considerato che tre domande analoghe erano già state accolte. La valutazione non era soggetta ad automatismi reddituali, ma doveva essere compiuta caso per caso in relazione al numero delle domande e alla capacità economica dell’impresa. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha ritenuto che, anche ove sussistente, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento: il potere esercitato era vincolato, con al più discrezionalità tecnica, e il coinvolgimento procedimentale dell’impresa non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È stato quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Lo Sportello unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata [...] nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro [...] la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa.

    La congruità del numero delle richieste di nulla osta deve essere valutata in relazione alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa, mediante il supporto dell’organo ispettivo competente.

  • art. 44 d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022

    Le verifiche di congruità [...] tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti [...] e del tipo di attività svolta dall'impresa.

    La verifica della congruità considera complessivamente la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e l’attività esercitata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullamento quando l’Amministrazione dimostri che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la decisione valorizza specificamente la disciplina dell’art. 44 d.l. 73/2022.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale riferimento per le modalità di presentazione della richiesta nominativa o numerica di nulla osta al lavoro.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi, la legittimità anche di uno solo di essi è sufficiente a sostenerlo; l’illegittimità degli altri motivi non determina l’annullamento se il motivo autonomo residuo conserva efficacia decisoria.
  • La verifica della congruità del numero di richieste di nulla osta al lavoro presentate dal medesimo datore deve essere effettuata caso per caso, considerando la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, le passività, il numero dei dipendenti, il tipo di attività e il numero complessivo delle richieste già presentate o accolte; non opera un automatismo fondato su una quota reddituale prefissata.
  • La valutazione sulla capacità economico-patrimoniale del datore di lavoro è legittima quando l’Amministrazione acquisisce il supporto dell’organo ispettivo competente e motiva sulla base di dati reddituali, di fatturato e di passività, rapportandoli al numero delle assunzioni richieste.
  • La mancata produzione della documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero costituisce autonoma ragione sufficiente a sostenere la revoca o il diniego del nulla osta, se il privato non la contesta specificamente e non dimostra di aver assolto l’obbligo documentale.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’Amministrazione dimostri che, trattandosi di potere vincolato o caratterizzato al più da discrezionalità tecnica, la partecipazione del privato non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.