Cassazione Penale, Sentenza n. 08589/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva dichiarato Singh responsabile del reato previsto dagli artt. 56 e 624 c.p. e lo aveva condannato a tre mesi di reclusione, denunciando la violazione di legge per l'omessa irrogazione della pena pecuniaria prevista dalla fattispecie come pena congiunta a quella detentiva
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sull'illegittimità della pena nella parte in cui è stata omessa la sanzione pecuniaria. Ha dunque annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Parma in diversa composizione (diversa persona fisica). La dichiarazione di responsabilità e la condanna detentiva non sono state rimesse in discussione nella parte sostanziale della sentenza
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Dalla sentenza si evince che la norma è stata considerata nell'ambito della fattispecie applicata come parte del quadro normativo che rende obbligatoria, o comunque prevista congiuntamente, una sanzione pecuniaria insieme alla pena detentiva
art. 624 cod. pen.
La norma è la fattispecie di reato contestata; la Corte ha ritenuto che, applicando tale norma, doveva essere considerato anche l'elemento sanzionatorio pecuniario previsto per quella fattispecie
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette l'irrogazione di una pena pecuniaria che la norma prevede congiunta a quella detentiva, si configura violazione di legge penale rilevabile in sede di impugnazione e suscettibile di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- L'annullamento per vizi nella determinazione della pena non incide necessariamente sulla dichiarazione di responsabilità: la Corte può limitare l'annullamento al profilo sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quella sola questione
- Il rinvio per nuovo giudizio può essere disposto alla stessa sede di merito ma in diversa composizione ("in diversa persona fisica") per garantire l'esame corretto e completo del profilo sanzionatorio
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preliminarmente se la componente pecuniaria sia prevista come obbligatoria o discrezionale; se obbligatoria, la sua omissione costituisce errore di diritto rimediabile con annullamento e rinvio
- Il pubblico ministero (anche il Procuratore Generale) può impugnare sentenze per questioni di diritto relative al trattamento della pena; l'azione mira a garantire l'applicazione completa del quadro sanzionatorio previsto dalla legge
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