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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IVA 2007: l'Amministrazione, tramite il Riscossore, aveva escluso rilevanza alla dichiarazione integrativa presentata dalla società a distanza di quattro anni dall'originaria dichiarazione e successivamente alla notifica della cartella, ritenendo decorso il termine previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 322/1998. La contribuente ha impugnato la cartella; CTP e CTR hanno rigettato. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 8 e 8 (commi richiamati) del d.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, nonché violazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo il diritto di emendare la dichiarazione e di far valere l'errore anche se l'integrativa è stata presentata dopo la notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarandoli fondati, e ha ritenuto assorbiti i restanti motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha rilevato il principio secondo cui la dichiarazione affetta da errore in danno del contribuente è emendabile e può essere fatta valere anche oltre i limiti temporali di cui all'art. 57 DPR 633/1972: pertanto il contribuente può opporsi in giudizio alla pretesa basata su una dichiarazione erronea indipendentemente dalla tempestività o spontaneità dell'integrativa. Sono state poste a carico della parte soccombente le spese processuali (liquidate in euro 5.600,00 oltre accessori di legge). Sentenza resa a Roma il 27/11/2019.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    Stabilisce la possibilità di integrative volte ad evitare danno per la P.A.; la Corte distingue le integrative "salvifiche" per l'Erario da quelle emendative in favore del contribuente, riconoscendo a queste ultime una maggiore flessibilità temporale.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 (commi 2, 3, 6, 8)

    Regola i termini e le condizioni per la dichiarazione e per l'integrativa; la Corte rileva che i limiti temporali previsti per la rimozione di omissioni che ledono l'Erario non si applicano alle rettifiche dirette a correggere errori in danno del contribuente.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (commi 5 e 6)

    Riguarda la rimozione di omissioni o errori che possono arrecare pregiudizio all'Erario; la Corte afferma che tali limiti non ostacolano la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate in danno del contribuente.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30

    Norme in materia di registrazione e documentazione IVA richiamate nei motivi; la Corte sottolinea l'importanza dell'esame dei registri IVA per comprovare l'illegittimità della pretesa.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Fissa termini per la presentazione di dichiarazioni integrative quando sono dirette a evitare un danno per la P.A.; la giurisprudenza distingue questo termine da quello applicabile alle integrative emendative in favore del contribuente.

  • Cass. Sez. U, Sent. n. 13378 del 30/06/2016

    Pronuncia di legittimità che ha affermato il principio che, per errori o omissioni in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa incontra il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo (con possibile compensazione) e che il contribuente può chiedere rimborso entro 48 mesi o opporsi giudizialmente alla pretesa dell'Amministrazione.

  • Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20119 del 30/07/2018

    Conferma l'orientamento secondo cui anche in materia IVA opera il principio dell'emendabilità della dichiarazione per errori in danno del contribuente e che tali rettifiche non sono soggette ai medesimi limiti temporali previsti per le omissioni pregiudizievoli per l'Erario.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale contenente errori che arrecano danno al contribuente è, di regola, emendabile: il contribuente può far valere l'errore anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo la notifica di atti di riscossione o oltre i termini applicabili alle integrazioni volte a tutelare l'Erario.
  • Esiste una distinzione fondamentale tra integrative dirette a evitare un danno per la pubblica amministrazione (soggette a specifici termini) e integrative emendative in favore del contribuente (che incontrano termini più favorevoli, ad es. la presentazione per il periodo successivo e tutela in giudizio).
  • In sede contenziosa il contribuente può contestare la pretesa basata su una dichiarazione erronea indipendentemente dalla spontaneità o tempestività dell'integrativa; il giudice deve esaminare la prova documentale (es. registri IVA) per accertare l'effettiva illegittimità della pretesa.
  • Se la rettifica produce un credito per il contribuente, questi può chiedere il rimborso entro i termini previsti (quali i 48 mesi dal versamento se applicabile) o compensare il credito nel periodo successivo, secondo la giurisprudenza di legittimità.
  • L'esito favorevole al contribuente comporta che le cartelle emesse sulla base di dichiarazioni oggettivamente errate possono essere annullate/revocate dal giudice, con condanna alle spese per la parte soccombente.

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