Cassazione Penale, Sentenza n. 30496/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per ricettazione (art. 648 cod. pen.) pronunciata dal Tribunale di Messina e confermata dalla Corte d'appello. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.), sostenendo che il telefono oggetto della contestazione era stato casualmente trovato per strada in pessime condizioni e non funzionante e che tale circostanza avrebbe dovuto far ritenere la buona fede del ritrovante. Si contestava inoltre l'equiparazione fatta dal giudice con ipotesi giuridiche diverse (es. ritrovamento di un assegno). Successivamente difese hanno chiesto di ritenere la tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una 'doppia conforme' (pronuncia di primo e secondo grado dello stesso tenore) e che il sindacato di legittimità sia pertanto limitato, potendo rilevare travisamenti della prova solo se specificamente dedotti e di macroscopica evidenza. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato ritenendo non comprovata la buona fede del ricorrente, richiamando orientamenti secondo cui la ricettazione può configurarsi anche per l'appropriazione di oggetti abbandonati o di assegni smarriti, in quanto il telefono è tracciabile. Il motivo nuovo sulla tenuità dell'offesa è stato dichiarato inammissibile per essere stato prodotto su ricorso già inammissibile e per essere generico e inconferente. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
La condotta di possesso/appropriazione di cosa proveniente da delitto integra ricettazione anche se l'oggetto è stato raccolto perché abbandonato; l'acquisto include qualsiasi forma di possesso di cosa di provenienza delittuosa
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito: la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del merito, potendo censurare il travisamento della prova solo se indicato in modo specifico e se la contraddittorietà sia di macroscopica evidenza
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della tenuità del fatto: può assolvere o attenuare la pena ma l'eccezione deve essere proposta tempestivamente e non può costituire motivo nuovo su ricorso già inammissibile
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso è vizio insanabile che impedisce la reintegrazione del ricorso mediante l'introduzione di motivi nuovi
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e, se presente colpa nella determinazione dell'inammissibilità, comminazione di ammenda alla Cassa delle ammende
D.L. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Regolazione del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione (qui richiamato come modalità di trattazione del ricorso)
Massime di principio
- Se vi sono due sentenze di merito concordanti (c.d. doppia conforme), la Cassazione ha limitati poteri di revisione: può censurare il travisamento della prova solo se la doglianza è specifica e la contraddittorietà è di macroscopica evidenza
- La semplice dichiarazione di aver "trovato" un oggetto abbandonato non esclude automaticamente la ricettazione: va valutata la buona fede concreta e la tracciabilità dell'oggetto (es. numeri seriali, possibilità di risalire al proprietario)
- Motivi nuovi introdotti dopo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile non sono esaminabili: l'inammissibilità è vizio insanabile e travolge eventuali argomenti aggiuntivi
- Le censure sulla valutazione della prova in Cassazione richiedono indicazione precisa degli atti rilevanti e delle discrepanze nella motivazione dei giudici di merito; critiche generiche alla motivazione sono inammissibili
- La richiesta di applicazione della tenuità del fatto (art. 131-bis) deve essere proposta tempestivamente e con argomentazione specifica; non può supplire motivazioni mancanti del ricorso principale
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