Ordinanza n. 260/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Questura di Milano - Divisione Anticrimine il 17.12.2025, sub prot. -OMISSIS- del 17.12.2025 - -OMISSIS-, notificato il 18.12.2025, con il quale è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di anni cinque, con divieto di accesso nelle tre ore prima e tre ore dopo il termine delle gare ai luoghi e agli esercizi pubblici siti nel raggio di un km dall'impianto sportivo interessato dalla gara e divieto di accesso al centro sportivo ove si allena la squadra A.C. Milan e alle aree che si collocano nel raggio di 500 metri dallo stesso; e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, e con la prescrizione attinente all’obbligo di presentarsi, 30 minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio che l’A. C. Milan disputerà in Lombardia e fuori Regione, per la durata di anni uno presso la stazione dei Carabinieri “-OMISSIS-” (-OMISSIS- – DASPO “fuori contesto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO "fuori contesto" quinquennale, con divieti di accesso a manifestazioni sportive, al centro sportivo dell'A.C. Milan e alle aree circostanti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che gli ha vietato per cinque anni l'accesso alle manifestazioni sportive, con ulteriori divieti relativi al centro sportivo dell'A.C. Milan e alle aree circostanti. Il provvedimento comprendeva anche l'obbligo, per un anno, di presentarsi trenta minuti dopo l'inizio degli incontri di calcio disputati dall'A.C. Milan presso una stazione dei Carabinieri. Sono stati dedotti, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, profili attinenti alla legittimità del DASPO, alla valutazione di pericolosità sociale, al travisamento dei fatti e alla violazione del principio di proporzionalità. Il ricorso è stato interpretato come limitato alla parte amministrativa relativa al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, essendo devoluto al giudice ordinario il segmento concernente l'obbligo di comparizione presso il posto di polizia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha ritenuto che la controversia relativa all'obbligo di comparizione presso la stazione dei Carabinieri appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre resta devoluta al giudice amministrativo la cognizione sul divieto di assistere alle manifestazioni sportive. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che la fattispecie rientra tra quelle per le quali l'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 401/1989 consente il DASPO "fuori contesto". La valutazione di pericolosità sociale non è apparsa, a un esame sommario, irragionevole, travisata né sproporzionata, considerando l'istruttoria della Questura, i precedenti DASPO e il coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio "Curva Sud". Le attività benefiche svolte dal ricorrente sono state ritenute implicitamente considerate dall'autorità ai fini dell'applicazione della durata minima quinquennale prevista dalla legge. Nel bilanciamento cautelare è stata attribuita prevalenza alla sicurezza pubblica, con conseguente recessività del periculum dedotto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989
La disposizione consente l'adozione del DASPO "fuori contesto" nelle fattispecie ritenute applicabili dal giudice alla situazione esaminata.
art. 6, comma 2, l. n. 401/1989
Disciplina l'obbligo di comparizione presso un ufficio o posto di polizia; la relativa controversia è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 6, comma 5, l. n. 401/1989
La durata quinquennale è stata considerata la misura minima applicabile; le attività benefiche del destinatario sono state ritenute implicitamente valorizzate nella scelta della durata minima.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La controversia relativa al divieto amministrativo di accesso alle manifestazioni sportive rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quella relativa all'ordine di comparizione presso un posto di polizia durante le giornate delle manifestazioni sportive appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando le due misure sono contenute nel medesimo provvedimento.
- In sede cautelare, il DASPO "fuori contesto" è assistito da fumus di legittimità quando la fattispecie concreta rientra tra quelle espressamente previste dalla legge e la valutazione di pericolosità sociale è sostenuta dall'istruttoria dell'autorità, dai precedenti DASPO e da ulteriori elementi di collegamento con ambienti ultras, valutati complessivamente.
- La valutazione amministrativa di pericolosità sociale posta a fondamento del DASPO non è censurabile in sede cautelare in assenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o violazione del principio di proporzionalità.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a misure di prevenzione volte a evitare turbative connesse alle manifestazioni sportive, l'interesse alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale del destinatario, rendendo recessivo il periculum allegato.
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