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Sentenza

Sentenza n. 1138/2026 - Genova, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dirigenziale di esclusione dalla selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla selezione indetta dall’ASL 4, sostenendo di possedere i requisiti richiesti. Secondo la sua interpretazione del bando e del d.P.R. n. 484/1997, per il computo dell’anzianità minima di servizio non sarebbe stato necessario avere svolto tutti gli anni richiesti con qualifica dirigenziale, potendo essere conteggiati anche periodi di servizio come funzionario. Da ciò la ricorrente deduceva che la procedura avesse natura concorsuale e che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa. In memoria ha inoltre sostenuto che la selezione concreta rientrasse nella riserva formulata dalla Cassazione circa la possibile esistenza di bandi che configurino veri concorsi per l’assunzione o per la progressione verticale. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attribuendo la controversia al giudice ordinario. Ha applicato gli orientamenti della Cassazione secondo cui le selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa non sono concorsi pubblici né concorsi interni per progressione verticale: riguardano l’attribuzione, a tempo determinato, di un incarico a dirigenti sanitari già assunti mediante concorso. Il richiamo nel bando al d.P.R. n. 484/1997 non modifica tale qualificazione: il regolamento va interpretato in conformità alla normativa primaria del d.lgs. n. 502/1992 e le disposizioni regolamentari eventualmente incompatibili con essa non possono prevalere. Il TAR ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la selezione concreta sarebbe stata un concorso per l’assunzione o per la progressione, rilevando che il bando prevedeva espressamente il conferimento di un incarico quinquennale e che il richiamo al d.P.R. n. 484/1997 non consentiva di derogare ai presupposti posti dalla normativa primaria. Non è stato deciso nel merito il motivo relativo al computo dell’anzianità individuale. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. Spese compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 1 e 7, d.lgs. 502/1992

    Pertanto il citato Decreto n. 484/1997 dovrà essere interpretato in conformità a quanto disposto dalla normativa primaria di cui al D.lgs n. 502/92, come successivamente modificato, secondo cui: - il livello dirigenziale dei sanitari è unico (art. 15, comma 1, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.); - alla dirigenza sanitaria si accede per concorso pubblico (art. 15, comma 7, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.); - nell’ambito dell’unico livello dirigenziale sono previste solo “graduazioni di funzioni” e vengono assegnati “incarichi dirigenziali” (art. 15, comma 1, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.);

    La dirigenza sanitaria è articolata in un unico livello; l’accesso avviene mediante concorso pubblico e gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti nell’ambito del rapporto dirigenziale già instaurato, non costituiscono una nuova assunzione né una progressione verticale.

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    La Corte ha escluso che le selezioni in parola siano qualificabili come concorso pubblico sulla base del seguente principio di diritto “anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4, dell’art. 63, del D.lgs n. 165 del 2001”

    La procedura prevista per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è un pubblico concorso; le relative controversie non ricadono quindi nella giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali di assunzione.

  • art. 15-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992

    In caso di contrasto tra fonti le disposizioni regolamentari difformi dalla normativa primaria dovranno essere disapplicate in forza del criterio “gerarchico” di superamento delle antinomie, con applicazione unicamente della normativa primaria.

    Gli incarichi di direzione sono temporanei; in caso di contrasto con la disciplina primaria, le disposizioni regolamentari difformi non possono essere applicate.

  • art. 5 d.P.R. 484/1997

    Pertanto il citato Decreto n. 484/1997 dovrà essere interpretato in conformità a quanto disposto dalla normativa primaria di cui al D.lgs n. 502/92, come successivamente modificato, secondo cui: - il livello dirigenziale dei sanitari è unico (art. 15, comma 1, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.); - alla dirigenza sanitaria si accede per concorso pubblico (art. 15, comma 7, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.); - nell’ambito dell’unico livello dirigenziale sono previste solo “graduazioni di funzioni” e vengono assegnati “incarichi dirigenziali” (art. 15, comma 1, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.); - ai dirigenti sanitari in possesso di un’anzianità minima nel ruolo dirigenziale di 7 anni (art. 5 del D.P.R. n. 484/97), possono essere attribuiti incarichi di direzione di struttura complessa (art. 15, comma 7, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.) aventi durata temporanea (art. 15-ter, comma 2, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.).

    Il requisito dei sette anni è anzianità maturata nel ruolo dirigenziale sanitario; il d.P.R. n. 484/1997 va letto coerentemente con la disciplina primaria e non consente di computare come anzianità dirigenziale periodi di servizio in una qualifica non dirigenziale.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La Corte ha escluso che le selezioni in parola siano qualificabili come concorso pubblico sulla base del seguente principio di diritto “anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4, dell’art. 63, del D.lgs n. 165 del 2001”

    La riserva di giurisdizione amministrativa per le controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione non si applica alle selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, che spettano al giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, C.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.

    Dopo la declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Massime di principio

  • Le controversie sulle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende sanitarie appartengono alla giurisdizione ordinaria: tali procedure attribuiscono un incarico temporaneo a dirigenti sanitari già assunti mediante concorso e non costituiscono né un pubblico concorso di assunzione né una progressione verticale.
  • Il riferimento del bando al d.P.R. n. 484/1997 non trasforma la selezione per il conferimento dell’incarico in una procedura concorsuale di assunzione o progressione. Il regolamento deve essere interpretato in conformità alla disciplina primaria del d.lgs. n. 502/1992; le sue disposizioni incompatibili con quest’ultima non possono prevalere.
  • Il requisito di anzianità previsto per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa riguarda il servizio maturato nella qualifica dirigenziale sanitaria, non periodi di servizio svolti in una qualifica non dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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