Sentenza n. 2009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. 3394/2025, resa tra le parti, emessa nel giudizio R.G. n. 9449/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 3394/2025, limitatamente al capo che aveva accolto il primo motivo dell’appello incidentale dell’aggiudicataria e dichiarato improcedibile il motivo principale relativo al punteggio premiale per prodotti biologici a chilometro zero
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il RTI ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. contro la precedente sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che il Collegio avesse commesso un errore di fatto revocatorio, consistente nell’omesso esame di un documento già prodotto nel giudizio di primo grado. In tale documento il legale rappresentante della società indicata dall’aggiudicataria quale fornitore aveva dichiarato che la società svolgeva esclusivamente attività commerciale di prodotti ortofrutticoli e che non era in alcun caso qualificabile come produttore primario. La precedente sentenza, invece, aveva ritenuto non sufficiente il solo dato dell’attività prevalente risultante dalla visura camerale per escludere che la società svolgesse anche attività produttiva, reputando non adeguatamente provata la deduzione contraria. Il ricorrente ha quindi chiesto la revocazione del capo della sentenza, il rigetto dell’appello incidentale dell’aggiudicataria, l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione o al subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La controversia riguardava il criterio A.3 dell’offerta tecnica, relativo ai prodotti biologici a chilometro zero e alla filiera corta, per il quale l’aggiudicataria aveva ottenuto un punteggio premiale sulla base della dichiarazione del fornitore e della documentazione allegata all’offerta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente disposto lo stralcio e l’inutilizzabilità dei documenti allegati tardivamente dall’Amministrazione alla memoria depositata oltre il termine, dopo la rinuncia della difesa erariale alla memoria stessa. Nel merito, ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per revocazione nella fase rescindente. L’omesso esame della dichiarazione del fornitore costituiva un errore di fatto revocatorio, poiché il documento era stato tempestivamente prodotto, riguardava un fatto documentalmente rappresentato, non era menzionato nella sentenza revocanda ed era astrattamente decisivo per la valutazione della qualifica di produttore primario. L’errore non consisteva in una diversa valutazione giuridica o probatoria, ma nella mancata percezione dell’esistenza del documento e della circostanza in esso attestata. In fase rescissoria, tuttavia, il Collegio ha rilevato che esistevano due dichiarazioni contraddittorie provenienti dal medesimo legale rappresentante: una, resa in sede di gara, nella quale la società si impegnava a fornire i prodotti e indicava certificazioni, distanze e capacità produttive; l’altra, successiva ed extraprocedimentale, nella quale negava di essere produttore primario. La seconda dichiarazione non è stata ritenuta confessione né idonea, da sola, a prevalere sulla prima, non contenendo un’esplicita smentita della dichiarazione resa in gara. L’incertezza non poteva essere risolta direttamente dal giudice, ma imponeva una verifica concreta da parte della stazione appaltante, con particolare rigore in ragione del carattere premiale del criterio e della necessità di rispettare la lex specialis. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti della regressione della gara al momento della valutazione delle offerte tecniche. Sono stati annullati l’atto di attribuzione del punteggio premiale all’aggiudicataria e gli atti successivi, fino all’aggiudicazione, con obbligo di riedizione del potere e di rideterminazione dell’aggiudicazione. È stata dichiarata l’inefficacia del contratto con effetto ex nunc dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Sono state respinte le domande di subentro e di risarcimento, poiché l’esito della nuova valutazione era ancora incerto e non era quindi accertabile un danno attuale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Disciplina il rimedio della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, applicato congiuntamente all’art. 395, n. 4, c.p.c. per l’errore di fatto revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché l’errore non riguardi un punto controverso e sia decisivo.
art. 55 d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa del sistema dinamico di acquisizione utilizzato per l’affidamento del servizio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il mancato rispetto del termine per il deposito della memoria comporta l’inutilizzabilità della memoria e dei documenti allegati quando la parte vi rinunci e il giudice ne disponga lo stralcio.
art. 104, comma 2, c.p.a.
È richiamato con riferimento ai limiti alla produzione di nuovi documenti in appello.
art. 119 c.p.a.
È richiamato per il termine ridotto applicabile al deposito delle memorie nel rito speciale.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice, per una mera svista percettiva sul contenuto materiale degli atti processuali, suppone inesistente un fatto documentalmente provato o esistente un fatto documentalmente escluso; l’errore deve riguardare un punto non controverso, non deve consistere in una diversa valutazione delle prove e deve essere causalmente decisivo.
- L’omesso esame di un documento può integrare errore di fatto revocatorio quando dalla motivazione emerga che il giudice ha ritenuto non provata una circostanza che il documento attestava e quando, se considerato, il documento avrebbe potuto impedire l’affermazione posta a fondamento della decisione.
- Nel giudizio di revocazione, l’accoglimento della fase rescindente comporta l’annullamento del capo viziato della sentenza e impone al giudice di procedere alla fase rescissoria, riesaminando le domande e i motivi interessati dall’errore.
- Nelle procedure di gara, quando un documento successivo ed extraprocedimentale pone in dubbio la veridicità o la portata di una dichiarazione resa in sede di offerta, il giudice non può attribuire automaticamente prevalenza all’uno o all’altro documento in assenza di elementi univoci; la stazione appaltante deve svolgere una verifica concreta e rigorosa, soprattutto se la questione incide sull’attribuzione di un punteggio premiale previsto dalla lex specialis.
- L’incertezza sulla spettanza di un punteggio tecnico premiale, derivante da dichiarazioni contraddittorie del fornitore indicato nell’offerta, impone la regressione della procedura al momento della valutazione delle offerte e la riedizione del potere, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella ancora spettante alla stazione appaltante.
- Quando l’annullamento dell’aggiudicazione impone una nuova valutazione tecnica e l’esito di tale riedizione è incerto, non può essere riconosciuto né il subentro nel contratto né il risarcimento del danno, mancando la certezza dell’utilità finale e del pregiudizio risarcibile.
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