Cassazione Civile, Ordinanza n. 02668/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subconcessionario)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di due società che avevano corrisposto a una società di gestione aeroportuale somme per la subconcessione di spazi ad uso ufficio all’interno delle aerostazioni di Malpensa e Linate. Le società utilizzatrici hanno chiesto la restituzione di quanto pagato in eccesso, assumendo che il corrispettivo applicato fosse anticoncorrenziale e dovesse essere rideterminato secondo i parametri ritenuti congrui dall’ENAC e/o alla luce di un provvedimento dell’AGCM. La Corte d’appello ha accolto in parte la domanda e ha condannato il gestore aeroportuale al pagamento di somme indebitamente corrisposte, qualificando la condotta come abuso di posizione dominante e applicando la prescrizione quinquennale per ridurre gli importi recuperabili. Il ricorso principale del gestore si articola in dieci motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nullità della sentenza per uso improprio del provvedimento AGCM come prova privilegiata; violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione dell’onere della prova; motivazione apparente o contraddittoria sulla qualificazione delle attività delle controparti; violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sull’handling e della ripartizione delle competenze con ENAC; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; erroneo uso di presunzioni e ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c.; ultrapetizione nella riqualificazione della domanda; assenza di dolo o colpa ex art. 2043 c.c.; omessa motivazione sulla quantificazione del danno. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale con tredici motivi, incentrati soprattutto su ultrapetizione, interesse ad agire, disciplina della nullità e dell’inserzione automatica dei corrispettivi, prescrizione decennale anziché quinquennale, dies a quo e natura dell’illecito antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e infondato il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso principale, richiamando il proprio precedente in analoga controversia: nessun difetto di giurisdizione; nessun vizio di motivazione rilevante al livello del "minimo costituzionale"; corretta valorizzazione del provvedimento AGCM come elemento probatorio ad alta attitudine dimostrativa; nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. perché il giudice di merito non ha invertito l’onere della prova ma ha valutato il materiale istruttorio; infondate le censure sulla qualificazione dell’attività svolta dalle società e sulla necessità di certificazione ENAC; nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; insindacabilità in cassazione della valutazione delle presunzioni; irrilevanza della dedotta mancanza dell’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c.; sufficiente motivazione sulla quantificazione del pregiudizio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto l’eccezione sulla prescrizione, ribadendo che l’eccezione è validamente proposta anche senza indicazione puntuale del termine, purché sia allegato il fatto costitutivo; ha dichiarato inammissibili i motivi che insistevano sulla prescrizione decennale, sulla decorrenza e sulla natura permanente dell’illecito, perché contrari a un orientamento già consolidato che qualifica l’azione risarcitoria antitrust come soggetta a prescrizione quinquennale e l’illecito come istantaneo con effetti permanenti. È stato inoltre negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo che l’art. 102 TFUE non imponga una qualificazione contrattuale della responsabilità né una disciplina diversa della prescrizione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate distinguendo tra vizi di giurisdizione, violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione; molte censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che tale efficacia non hanno, non già quando valuta il materiale istruttorio nel merito.
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se l’onere della prova è addossato alla parte sbagliata; non lo è quando la censura riguarda in realtà l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rispettato se il giudice decide entro i limiti delle domande ed eccezioni introdotte; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione.
art. 115 c.p.c.
Non è deducibile violazione della norma se non si allega che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi.
art. 102 TFUE
Non emerge dalla norma un obbligo di qualificare come contrattuale la responsabilità da abuso di posizione dominante né un divieto di applicare la prescrizione quinquennale prevista dall’ordinamento interno; la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale.
Direttiva 96/67/CE
È stata richiamata nel contesto della disciplina dell’handling e dei corrispettivi aeroportuali; la Corte ha però escluso che dalla direttiva discenda la necessità della certificazione ENAC per applicare il corrispettivo regolamentato, essendo decisivo l’uso oggettivo dell’ufficio per attività operativa.
D.Lgs. 18/1999
La disciplina sull’assistenza a terra è stata evocata, ma la Corte ha ribadito che l’applicazione del corrispettivo regolamentato non dipende dalla certificazione del soggetto, bensì dall’utilizzo dell’ufficio per attività operativa.
art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale per illecito anticoncorrenziale richiede l’accertamento della condotta illecita e del danno; nel caso concreto la censura sul difetto di dolo/colpa è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva una diversa ricostruzione del fatto.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danno sia esteriorizzato e conoscibile; non necessariamente dalla data del provvedimento dell’autorità antitrust.
art. 2946 c.c.
È stato invocato dai ricorrenti incidentali per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte ha ribadito l’orientamento contrario, confermando la prescrizione quinquennale.
art. 2947 c.c.
Le doglianze incidentali che lo richiamavano sono state dichiarate inammissibili perché incompatibili con il consolidato regime quinquennale dell’azione risarcitoria antitrust.
art. 360-bis c.p.c.
I motivi che contrastano con un orientamento di legittimità consolidato sono stati dichiarati inammissibili.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio se l’interpretazione corretta del diritto UE è già evidente e la questione non è pertinente alla decisione concreta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i vizi di motivazione sono deducibili solo nella forma dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; se la censura mira soltanto a contestare la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile o infondato.
- Il provvedimento dell’AGCM e le eventuali decisioni del giudice amministrativo che lo confermino o riformino hanno una forte valenza probatoria nelle azioni follow-on antitrust, ma non sostituiscono automaticamente l’accertamento del giudice di merito sulla concreta fattispecie.
- In materia di abuso di posizione dominante connesso a corrispettivi aeroportuali, l’applicazione del prezzo regolamentato dipende dall’effettivo uso degli spazi per attività operativa, non dalla formale certificazione del soggetto da parte dell’autorità di vigilanza.
- L’illecito antitrust risarcibile è qualificato come illecito istantaneo ad effetti permanenti: la condotta si esaurisce nella richiesta o imposizione del prezzo abusivo, mentre gli effetti economici si protraggono nel tempo.
- L’azione di risarcimento del danno da illecito antitrust è soggetta a prescrizione quinquennale; il termine decorre quando il danneggiato abbia concreta possibilità di far valere il diritto, secondo il criterio dell’esteriorizzazione del danno.
- La disciplina eurounitaria della concorrenza non impone, di per sé, una qualificazione contrattuale della responsabilità da abuso di posizione dominante né un termine di prescrizione decennale, lasciando agli ordinamenti nazionali la regolazione del regime prescrizionale entro i limiti di equivalenza ed effettività.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice, pur riqualificando giuridicamente la domanda, resta entro il perimetro del petitum e delle allegazioni delle parti.
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