Cassazione Penale, Sentenza n. 25320/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame volta alla restituzione della Eco-Energy s.r.l. e dei suoi beni aziendali, sottoposti a sequestro preventivo per i reati di cui agli artt. 2 e 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. Denunciavano vizi di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in particolare omissione e illogicità nella valutazione della necessità del sequestro dei beni aziendali: il Tribunale avrebbe indebitamente richiamato le misure cautelari personali già disposte senza motivare perché tali misure non fossero sufficienti a prevenire la reiterazione delle condotte, non avrebbe valutato le eccezioni sulla relazione tra curatela fallimentare e Eco-Energy e non avrebbe risposto alle argomentazioni difensive (incluso il richiamo alle Sezioni Unite n. 36959/2021). Chiedevano quindi l'annullamento del rigetto e la restituzione della società e dei beni aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse e legittimazione dei singoli soci. I motivi principali: non risulta che le quote dei ricorrenti siano state sottoposte a sequestro né che sia stata fornita la prova dell'esecuzione del decreto di sequestro; il diritto alla restituzione dei beni societari compete al legale rappresentante della s.r.l. e non ai singoli soci, che non hanno un diritto diretto alla restituzione della cosa o della somma equivalente. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che confermano l'assunto. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale penale richiamata come titolo di reato per l'applicazione del sequestro preventivo; indicata come uno dei presupposti della misura ablativa nei confronti della società
art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000
Ulteriore norma sostanziale penale richiamata quale fattispecie contestata e base del sequestro preventivo sui beni aziendali
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che definiscono i vizi impugnatori dedotti in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme procedurali), richiamate dai ricorrenti per censurare l'ordinanza del riesame
art. 321 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle formalità e motivazioni degli atti cautelari; i ricorrenti contestavano la motivazione dell'ordinanza in relazione a questa disposizione
art. 324 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per affermare l'onere del ricorrente, in materia di misure cautelari reali, di provare l'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro e di indicare i beni di cui si chiede la restituzione per dimostrare l'interesse ad impugnare
art. 616 c.p.p.
Norma processuale invocata per la condanna alle spese e per la liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione della somma a favore della Cassa delle Ammende; utilizzata dalla Corte per motivare la condanna pecuniaria
Massime di principio
- Il singolo socio di una società di capitali non è automaticamente legittimato a impugnare i provvedimenti di sequestro preventivo riguardanti i beni della società: la legittimazione spetta al legale rappresentante della società, salvo che il legale rappresentante non agisca e il socio dimostri un danno concreto per la mancata tutela.
- Per proporre impugnazione avverso misure cautelari reali è necessario dimostrare l'esecuzione del decreto di sequestro e indicare con precisione i beni interessati (diretti o per equivalente) e la relazione soggettiva con tali beni; l'assenza di tale prova rende inammissibile il ricorso.
- La mera esistenza di misure cautelari personali non esime dall'onere di spiegare e motivare la necessità di misure reali: se si censura la sovrapposizione di misure, occorre provare e motivare perché le misure personali sarebbero sufficienti o, al contrario, perché le misure reali non sono necessarie.
- In casi analoghi è opportuno che il difensore: a) verifichi formalmente quale soggetto e quali beni siano stati realmente sottoposti a sequestro; b) qualora il ricorrente non sia il legale rappresentante, documenti l'inerzia del legale rappresentante e il danno per la società; c) fornisca la prova dell'esecuzione del decreto di sequestro e dell'interesse concreto alla restituzione; d) risponda puntualmente alle precedenti motivazioni giurisprudenziali (es. Sezioni Unite) e alle questioni relative a rapporti con eventuali curatele fallimentari.
- La mancata osservanza degli oneri probatori e di specifica indicazione dei beni può determinare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle Ammende.
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