Sentenza n. 7888/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/864/2025 del 10/03/2025 - protocollo QI/50467/2025 del 10/03/2025 di reiezione dell'istanza di condono n. 0/582317 sot.0 per l'abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 4 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61599 del 21/03/2025 con cui l'UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un'unità immobiliare in Roma, Via della Storta, con relativa nota di trasmissione a valore di notifica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 40, commi 5 e 6, della l. n. 47/1985, sostenendo che Roma Capitale avesse erroneamente applicato la disciplina del terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché il regime più favorevole delle l. n. 47/1985 e n. 724/1994. La ricorrente affermava che le ragioni di credito sottese alla procedura esecutiva, nell'ambito della quale aveva acquistato l'immobile, fossero anteriori all'entrata in vigore delle normative più recenti e che l'abuso fosse stato realizzato nel periodo compreso tra il 16 marzo 1985 e il 31 dicembre 1993. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985, delle l. n. 724/1994 e n. 326/2003, della l.r. Lazio n. 12/2004, degli artt. 1, 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, la società ha sostenuto che il Comune non avesse adeguatamente valutato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto e che il diniego fosse privo di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, applicabile anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003 in virtù dei rinvii ai Capi IV e V della l. n. 47/1985, consentisse la presentazione della domanda da parte dell'acquirente nell'ambito di una procedura esecutiva, purché fossero rispettati i presupposti temporali previsti dalla norma. Tuttavia, gravava sulla richiedente l'onere di provare sia la data di ultimazione dell'abuso, trattandosi di nuova costruzione, sia la data di insorgenza delle ragioni del credito. La documentazione prodotta non ha dimostrato che l'abuso fosse ultimato entro il 31 dicembre 1993, termine rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del secondo condono. Il riferimento a un decreto ingiuntivo non è stato ritenuto verificabile, non essendo stato prodotto in giudizio né risultando provata la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione di un pignoramento relativa a un effetto cambiario del 1977 non è stata ritenuta idonea, perché non risultava depositata nel procedimento e comunque riguardava soltanto un appezzamento di terreno, senza menzionare il manufatto abusivo. In assenza della prova dell'anteriorità dell'abuso rispetto al 31 dicembre 1993, il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono, ai sensi del d.l. n. 269/2003, della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Poiché l'area era gravata da vincoli paesaggistici e da vincoli relativi a esondazione e sommergibilità e l'intervento costituiva un abuso maggiore, tali vincoli impedivano il rilascio della sanatoria secondo la disciplina applicabile. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni endoprocedimentali fossero state esaminate e considerate inidonee a modificare l'esito. Ha escluso anche il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava la nota del 26 maggio 2016, acquisita in giudizio e comunque conoscibile dalla proprietà, realizzando una motivazione per relationem, e dava conto dell'esame delle osservazioni e della loro insufficienza. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. 47/1985
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii ai Capi IV e V della l. n. 47/1985.
art. 39, comma 1, l. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche ai procedimenti di condono regolati dalla l. n. 724/1994 la disciplina dell'art. 40, ultimo comma, della stessa legge.
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell'art. 40, ultimo comma, della stessa legge.
l. 47/1985
La disciplina del primo condono costituisce il riferimento temporale e normativo per verificare la sanabilità e i presupposti delle domande presentate nell'ambito di procedure esecutive.
l. 724/1994
La disciplina del secondo condono è applicabile solo se risulta provata l'ultimazione dell'abuso entro il 31 dicembre 1993.
d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
In mancanza della prova dell'ultimazione dell'abuso entro il termine rilevante per il secondo condono, trova applicazione la disciplina del terzo condono.
l.r. Lazio n. 12/2004
La presenza dei vincoli indicati nel provvedimento è ostativa alla sanatoria degli abusi maggiori secondo la disciplina regionale applicabile al terzo condono.
art. 10 l. 241/1990
Non risulta violato quando le osservazioni e la documentazione del privato siano state valutate dall'amministrazione, anche se ritenute non idonee a modificare l'esito.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e la successiva valutazione delle osservazioni risultano rispettati quando il provvedimento conclusivo dia conto dell'esame delle deduzioni e della loro inidoneità.
art. 3 l. 241/1990
È sufficiente una motivazione per relationem quando l'atto richiama un documento conoscibile dall'interessato, acquisito al giudizio, e dà conto delle ragioni per cui le osservazioni non superano i rilievi ostativi.
Massime di principio
- L'art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 si applica, in virtù dei rinvii normativi, anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003 da chi abbia acquistato l'immobile nell'ambito di una procedura esecutiva.
- Nelle domande di condono edilizio fondate sull'art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, il richiedente ha l'onere di provare la data di ultimazione dell'abuso e la data di insorgenza delle ragioni del credito, non essendo sufficiente una mera dichiarazione o la produzione di documenti non riferibili al manufatto abusivo.
- La disciplina del secondo condono può essere applicata soltanto quando sia adeguatamente provata l'ultimazione dell'abuso entro il 31 dicembre 1993; in difetto, trova applicazione la disciplina del terzo condono, ove ne ricorrano i presupposti temporali.
- Nella disciplina del terzo condono, la presenza dei vincoli ostativi previsti dalla normativa regionale impedisce il rilascio della sanatoria per gli abusi maggiori.
- La violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 non sussiste quando l'amministrazione abbia esaminato le osservazioni del privato e le abbia motivatamente ritenute inidonee a superare i rilievi ostativi.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiami un atto conoscibile dall'interessato e dia conto dell'esame delle osservazioni procedimentali e della loro inidoneità a superare le ragioni del diniego.
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