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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05731/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due parti che erano risultate vittoriose nel giudizio di legittimità hanno chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2025, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'istituto di credito avverso una sentenza della Corte d'appello di Trento. Secondo gli istanti, la liquidazione delle spese in loro favore pari a euro 14.000,00 sarebbe stata errata perché riferita a uno scaglione di valore non corretto: in base al valore della causa, indicato come superiore a euro 5 milioni, avrebbero dovuto trovare applicazione parametri tariffari che avrebbero condotto a un compenso di euro 30.769,00. La doglianza è stata qualificata dalla Corte come non già correzione di errore materiale o di calcolo, ma come contestazione della valutazione compiuta nella liquidazione delle spese, quindi come censura di merito sul quantum liquidato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore materiale del dispositivo, bensì una contestazione sostanziale della statuizione sulle spese, insindacabile in questa sede. La Corte ha inoltre osservato che, applicato lo scaglione di valore ritenuto corretto (tra due e quattro milioni di euro, sulla base di un petitum sostanziale di circa euro 3.300.000,00), la somma liquidata di euro 14.000,00 era comunque superiore al minimo tariffario e rientrava nei parametri del d.m. n. 55 del 2014, con conseguente assenza di necessità di specifica motivazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    Ai fini della liquidazione del compenso (…) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento

    La norma viene letta nel senso che i parametri tabellari fissano un livello minimo degli onorari, non superabile in diminuzione oltre il limite del 50 per cento, e che il giudice conserva un margine di discrezionalità nella liquidazione del compenso entro tali limiti.

  • Cass. n. 28749/2025

    Richiamata per affermare che il minimo tariffario è un livello sotto il quale non si può scendere, ma che può essere raggiunto.

  • Cass. n. 20289/2015

    Richiamata per il principio secondo cui la determinazione degli onorari, quando contenuta tra minimo e massimo della tariffa, è espressione di potere discrezionale del giudice, non richiede motivazione specifica e non è sindacabile in cassazione.

  • Cass. n. 33642/2024

    Richiamata per il principio secondo cui la liquidazione di compensi prossima ai minimi dello scaglione non richiede specifica motivazione, restando interna ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 e al potere discrezionale del giudice.

Massime di principio

  • La richiesta di correzione di errore materiale è inammissibile quando, sotto l'apparenza della svista o dell'errore di calcolo, miri in realtà a rimettere in discussione il merito della statuizione sulle spese di lite.
  • La liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice entro i limiti minimi e massimi dei parametri tariffari costituisce esercizio di potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, salvo errori che integrino realmente un errore materiale.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve attenersi ai valori tabellari del d.m. n. 55 del 2014, potendo discostarsene nei limiti previsti; una liquidazione superiore al minimo tariffario non richiede di regola una specifica motivazione.
  • La determinazione dello scaglione di valore va compiuta sulla base del petitum sostanziale effettivamente considerato nel provvedimento, non sulla base di una mera allegazione della parte che contesti la liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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