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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2533/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia impugnava il decreto del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'ammissione al passivo di crediti tributari avanzata da Equitalia perché mancava la prova della notifica di alcune cartelle esattoriali poste a fondamento del credito. Il Tribunale aveva ritenuto che la notifica della cartella fosse necessaria affinché il contribuente/curatore potesse esercitare il diritto di impugnazione. Equitalia contestava che, alla luce della normativa e della digitalizzazione del ruolo, l'estratto del ruolo fosse sufficiente quale titolo idoneo per l'insinuazione al passivo, senza richiesta della notificazione della cartella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'insinuazione al passivo dei crediti tributari possa fondarsi sul solo ruolo/estratto del ruolo prodotto dalla concessionaria, senza che sia necessaria la previa notifica della cartella esattoriale. La Corte ha affermato che il ruolo, così come informatizzato e stampato in estratti conformi alle regole tecniche, ha piena efficacia probatoria salvo specifiche contestazioni del curatore sulla conformità all'originale. Ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità a carico della parte soccombente come da provvedimento.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 93

    Richiamato come norma del diritto fallimentare rilevante per le regole sull'ammissione dei crediti al passivo; la Corte lo considera nel quadro della legittimazione all'insinuazione basata sul ruolo.

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 33

    Citato tra le norme richiamate nel ricorso; si colloca nel quadro delle competenze e rapporti tra enti pubblici coinvolti nella riscossione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87

    Richiamato nell'elencazione delle norme tributarie riguardanti la riscossione coattiva; inserito nel contesto dell'argomentazione sulla titolarità del ruolo come titolo per l'insinuazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 88

    Rilevante perché disciplina l'ammissione con riserva per i crediti rappresentati da cartelle; la Corte spiega che l'organo fallimentare è comunque compiutamente edotto dal ruolo e può impugnare il credito davanti al giudice tributario anche senza notificazione della cartella.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17 e 18

    Norme tecniche richiamate nella prospettazione relativa alla smaterializzazione degli atti e alla loro formazione su supporto informatico; la Corte le invoca per sostenere la validità probatoria degli estratti del ruolo.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49

    La Corte richiama che l'art. 49 attribuisce al ruolo efficacia di titolo esecutivo, conferendo ragione alla tesi secondo cui il ruolo costituisce il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all'insinuazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. d)

    Richiamato per precisare che il curatore può proporre impugnazione dinanzi al giudice tributario anche prescindendo dalla notificazione della cartella, in considerazione della specificità della procedura fallimentare.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali la società concessionaria della riscossione può chiedere l'ammissione al passivo dei crediti tributari basandosi sul ruolo o sul suo estratto, senza necessità della preventiva notificazione della cartella esattoriale.
  • L'estratto del ruolo prodotto su supporto analogico/informatico ha piena efficacia probatoria se formato nel rispetto delle regole tecniche e salvo che il curatore sollevi specifiche contestazioni circa la conformità all'originale.
  • L'ammissione con riserva non priva il curatore della possibilità di impugnare il credito: il curatore è compiutamente edotto del credito tramite la documentazione del ruolo e può agire davanti al giudice tributario anche senza cartella notificata.
  • La digitalizzazione e la smaterializzazione del ruolo hanno trasferito rilievo probatorio al documento informatico/estratto, riducendo l'importanza della cartella cartacea come presupposto per l'insinuazione.
  • In pratica, chi rappresenta crediti tributari in fallimento deve curare la corretta formazione e acquisizione degli estratti del ruolo; chi difende (curatore) deve tempestivamente e specificamente contestarne la conformità per pregiudicare la loro efficacia probatoria.

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