Cassazione Penale, Ordinanza n. 18499/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato condannato in primo grado e, in sede di appello definito con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., destinatario di una parziale riforma limitata alla rideterminazione della pena. La Corte di appello di Napoli ha confermato la responsabilità per un tentativo di rapina aggravata e ha fissato la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore dell'imputato deducendo insufficienza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., lamentando dunque un trattamento sanzionatorio ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, o alla loro applicazione in misura più favorevole, così come ogni altra attenuante, deve considerarsi implicitamente rinunciato se tali attenuanti non siano state espressamente menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena indicato dalle parti al giudice. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del concordato in appello che ha definito il giudizio di secondo grado e ha limitato il thema decidendum della successiva impugnazione.
art. 56 c.p.
norma incriminatrice del tentativo, richiamata nella contestazione del reato ascritto all'imputato.
art. 628 c.p.
commi primo e terzo, n. 1
norma relativa alla rapina, nella forma tentata e aggravata contestata all'imputato.
art. 61 c.p.
richiamato come circostanza aggravante contestata.
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante comune di cui il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
indicato come rito de plano di trattazione del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, le circostanze attenuanti non espressamente inserite nell'accordo e non considerate nel calcolo della pena si intendono implicitamente rinunciate; non possono quindi essere fatte valere in cassazione come omissioni motivazionali.
- La censura sulla mancata concessione o sulla minore valorizzazione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si ponga in contrasto con il contenuto del concordato in appello e con il perimetro sanzionatorio concordato dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, parametrata anche ai profili di colpa nel proporre l'impugnazione.
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